di Francesco Floris
Una torre di 16 piani sorta sulle ceneri di un garage. L’equazione per la Procura di Milano ormai è automatica: altri 7 fra imprenditori, architetti e funzionari pubblici rischiano il #processo. Sarebbe il quinto all’urbanistica milanese, dopo quelli (in corso) per la ‘Torre Milano’ di via #Stresa e il palazzo di via Fauché e quelli (al via entro Natale) per le Park Tower di Bluestone in via #Crescenzago 105 e per il #Bosconavigli di Stefano Boeri. I pm Paolo Filippini e Mauro Clerici, con l’aggiunta Tiziano Siciliano, hanno notificato lunedì l’avviso di conclusioni indagini preliminari con accuse di abusi edilizi, lottizzazione abusiva e falso per il progetto di via #Serlio 7: un edificio a torre composto da due corpi di 5 e 16 piani, sorto in zona Brenta-Corso Lodi al posto di un’autorimessa, dove gli appartamenti, quasi tutti già venduti, vengono commercializzati con lo slogan ‘La tua nuova casa con una vista unica su Milano’. Tra gli indagati, che ora hanno 20 giorni di tempo per presentare memorie o farsi interrogare prima della citazione diretta a giudizio, ci sono i soci fondatori del Gruppo Abitare Co., Donato #Colombini e Giuseppe #Consolini, l’impresario edile, il direttore lavori, il progettista, un funzionario dello Sportello unico edilizia e la responsabile del procedimento nel Municipio 4. Avrebbero permesso la realizzazione dell’edificio in assenza di un piano attuativo per valutare e impostare i nuovi servizi pubblici e d’interesse generale da realizzare sull’area in vista del rinnovato carico urbanistico. Sarebbero state pagate monetizzazioni degli standard a valori ritenuti troppo inferiori a quelli di mercato delle aree a Milano e quindi con un possibile #dannoerariale che potrebbe essere vagliato dalla Corte dei Conti. Tra le imputazioni non c’è questa volta l’utilizzo della Scia per ristrutturazione perché ‘SerlioSette’ è stato autorizzato sì come una demo-ricostruzione del garage, ma con un permesso di costruire e una convenzione accessoria al titolo edilizio firmata, come in altre decine di casi simili, dai funzionari-dirigenti comunali con i privati davanti a un notaio senza passare da un voto del Consiglio comunale o della giunta.
Una scelta che risalirebbe ai tempi del “sindaco Pisapia”, ha detto il direttore generale di Palazzo Marino, Christian #Malangone, sentito come testimone nel fascicolo chiuso la scorsa settimana con 36 indagati sulle torri ‘Residenze Lac di via Cancano. “Credo che risalga alla Giunta del sindaco Pisapia”, ha detto il city manager nel verbale del 4 luglio 2024, la decisione “di adottare una procedura in base alla quale si autorizzavano i dirigenti a stipulare mdirettamente le convenzioni” con “un modello preciso” e “senza la necessità” di un voto da parte degli organi eletti. “A me non risulta”, ha risposto contattato da LaPresse sul punto l’ex sindaco di Milano, Giuliano #Pisapia. Nel verbale agli atti del fascicolo, il braccio destro del sindaco Giuseppe Sala ammette di non ricordare se il provvedimento della giunta Pisapia si “riferisse esattamente” ai permessi di costruire convenzionati o”più generale alle convenzioni a contenuto edilizio urbanistico”. Di fronte a una domanda dell’architetto Chiara Mazzoleni, consulente dei pm, che gli ha mostrato una determina dirigenziale del 2015, ha chiarito come si trattasse di “linee guida per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di interesse pubblico e generale”. “Nel mio ricordo”, ha concluso riservandosi di verificarlo, si sarebbe trattato di una “delibera della Giunta” che “attribuiva il potere ai dirigenti”. Esiste in effetti un atto del 2015 (ma non una delibera votata da Pisapia e i suoi assessori dell’epoca) in cui si stabilisce che è sufficiente una “determina dirigenziale”, alternativa al voto della giunta o dei consiglieri comunali, per sottoscrivere convenzioni relative alla “realizzazione/gestione” da parte dei privati di “servizi in aree o edifici”. Lo ha firmato l’allora capo della Direzione Centrale Sviluppo Territorio di Palazzo Marino, Giuseppina #Sordi. In una nota la dirigente scrive che “in relazione al contenuto di scelta”, se attuare cioè “indirizzi già definiti” dal Comune o da valutare invece con una “decisione di carattere politico e non tecnico”, è possibile approvare gli “elementi essenziali della convenzione” con una “determina” dei dirigenti invece che con un voto dell’organo di governo cittadino. Per la Procura è una previsione che non corrisponde ad alcun “modello legale” di convenzione urbanistica. Per i pm il significato della norma nazionale sul permesso di costruire convenzionato (articolo 28 bis del testo unico edilizia) è chiaro quando afferma che la “convenzione” va “approvata con delibera del consiglio comunale”. Oppure della giunta in base alle leggi regionali, come previsto in Lombardia.
Milano, 20 ott.

