La Commissione di garanzia sugli scioperi nei servizi essenziali (CGSSE) ha intrapreso la strada dell’azione repressiva contro i sindacati che hanno indetto o aderito agli scioperi del 22 settembre e del 3 ottobre.
Il dato eccezionale è stato il carattere di massa di queste due giornate, con il paese intero che è stato scosso da due grandi scioperi e manifestazioni che hanno visto sfilare nelle piazze di circa ottanta, cento città italiane, fino a più di due milioni di persone: una partecipazione senza precedenti almeno negli ultimi vent’anni, come diagnosticato con preoccupazione da molti osservatori borghesi e che ha determinato la reazione ritorsiva e intimidatoria della Commissione.
Questi due scioperi di solidarietà internazionale, quindi degli scioperi politici come tutti gli scioperi generali, erano contro il genocidio e la pulizia etnica in Palestina e a sostegno della Global Sumud Flottilla, sono stati indetti da più organizzazioni sindacali, a partire dall’appello lanciato dai portuali di Genova.
Nello specifico evidenziamo che per l’adesione allo sciopero del 22 settembre, ad essere colpiti da procedimento d’infrazione della legge 146 del 1990 dalla CGSSE sono stati l’USI e il FISI, che non avrebbero rispettato il termine dei 10 giorni, previsti dalla legge, di preavviso per l’adesione ad uno sciopero che però è bene ricordare era comunque già stato proclamato da altre organizzazioni sindacali(USB, CUB, etc.).
Anche per l’indizione dello sciopero generale per il giorno 3 ottobre, da parte di USB, della CGIL e di altri sindacati di base (CUB, Cib Unicobas, SGB e altri) avvenuta con soli due giorni di anticipo rispetto alla data della mobilitazione e precisamente il 1° ottobre, appena l’esercito israeliano ha iniziato l’abbordaggio delle imbarcazioni della Flotilla, è scattata la procedura di infrazione da parte della Commissione di Garanzia.
Tra le restrizioni al diritto di sciopero, la legge 146/90 prevede che non solo l’indizione di sciopero debba avvenire con 10 giorni di anticipo rispetto la data indicata, ma che anche un’adesione formale ad uno sciopero già proclamato da un’altri sindacati debba comunque rispettare il limite dei 10 giorni di preavviso.
In teoria questi obblighi di tipo procedurale, per i sindacati, nella fase d‘indizione dello sciopero, nonché, nella fase del suo svolgimento, servirebbero ad assicurare le prestazioni minime indispensabili nei servizi essenziali, così da garantire i diritti agli utenti dei servizi. Nello specifico, un’organizzazione sindacale che intenda proclamare uno sciopero che coinvolge i servizi pubblici essenziali è tenuta oltre a darne preavviso nei tempi indicati, a comunicarne la durata, le modalità di attuazione e le motivazioni, oltre a garantire una soglia minima del servizio anche durante il conflitto, pena multe per le organizzazioni promotrici ed eventualmente per i lavoratori che vi aderiscano.
E’ bene sottolineare che la data dello sciopero del 3 ottobre coincideva con l’indizione di sciopero, per tutti i settori pubblico e privato, proclamato da parte del SI Cobas (Sindacato Intercategoriale Cobas), che ne aveva dato comunicazione il 18 settembre, nei tempi previsti dalla legge. Quindi la Commissione di Garanzia aveva avuto tutto il tempo per informare e predisporre i servizi minimi essenziali.
La stessa Commissione, ha contestato il mancato rispetto del termine di preavviso per lo sciopero generale proclamato dalla CGIL e dagli altri sindacati di base «per violazione dell’obbligo legale di preavviso».
Nel provvedimento adottato il Garante ha ritenuto “inconferente” (irrilevante) il richiamo dei sindacati proclamanti all’art. 2, comma 7, che prevede la possibilità di effettuare scioperi senza preavviso solo «nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori». L’Autorità di garanzia ha quindi inviato un’indicazione immediata alle organizzazioni sindacali, ricordando che «il mancato adeguamento comporta, tra l’altro, l’apertura di un procedimento di valutazione del comportamento».
In Italia il diritto di sciopero, garantito dall’art. 40 della Costituzione, non è disciplinato, tranne che per l’ambito dei servizi pubblici essenziali funzionali a garantire i diritti fondamentali della persona (alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di movimento, all’assistenza a previdenza sociale, all’istruzione e alla libertà di comunicazione), ove la legge 146 – modificata dalla legge n. 83/2000 – ne regolamenta l’esercizio. Prima di questa legge qualsiasi sindacato e/o comitato di lavoratori poteva proclamare scioperi, anche generali senza dover passare tra le maglie burocratiche della Commissione.
In estrema sintesi, la legge riconosce, com’è ovvio, il diritto di sciopero a tutte le lavoratrici e i lavoratori occupati in un servizio pubblico essenziale, indipendentemente dalla natura pubblica o privata, così come prevede la Costituzione, ma prevede, in capo al sindacato proclamante e alle maestranze, alcuni obblighi sotto la supervisione di un’autorità amministrativa ‘terza e indipendente’ (?) ovvero la Commissione di Garanzia.
Le disposizioni in tema di preavviso minimo e durata dell’astensione, tuttavia, «non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori» (art. 2, comma 7, L. 146/90).
La Commissione ha volutamente scartato non soltanto le motivazioni dei sindacati che hanno proclamato lo sciopero del 3 ottobre, le ha definite ‘irrilevanti’ nonostante più elementi di contesto avrebbero potuto condurre a una decisione più meditata.
Il ricorso allo sciopero come strumento di difesa dei dettami costituzionali, poiché, a parere dei sindacati promotori, l’attuale governo in contrasto con essi, ha assunto condotte omissive che attestano complicità nei crimini di guerra e le ripetute violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale di cui è responsabile lo Stato di Israele.
Oggi, senza ombre di dubbio, la sedicente Commissione di Garanzia ha svelato ciò che effettivamente è, ovvero una vera e propria commissione antisciopero.
È evidente la natura intimidatoria e repressiva delle contestazioni mosse nei confronti dei sindacati.
Vogliono zittire coloro che si oppongono alla complicità del governo italiano con il genocidio e la pulizia etnica.
Noi non faremo un passo indietro, resisteremo in ogni sede, giuridica e politica, ma soprattutto risponderemo con la lotta, nei posti di lavoro, nelle strade e nelle piazze. Risponderemo con l’azione diretta e di massa per difendere le libertà sindacali e il diritto di sciopero contro ogni autoritarismo.

