Come deve essere un contratto part time?
Deve avere necessariamente forma scritta e deve essere sottoscritto volontariamente dal lavoratore.
Deve indicare le ore di lavoro da effettuare nell’arco della giornata; l’orario di lavoro previsto per ogni singolo giorno della settimana e/o per ogni settimana, mese, anno. (Il part time è orizzontale se si lavora meno ore ogni giorno; è verticale se si lavora giornalmente full time, ma per una parte della settimana, del mese o dell’anno; misto se compaiono entrambi i casi). Se il lavoro è organizzato per turni, il contratto individuale può rinviare a turni programmati articolati su fasce orarie prestabilite.
Se il contratto non ha forma scritta non è valido e di fatto il lavoratore deve considerarsi, a richiesta del lavoratore, assunto a tempo pieno.
Se il contratto non indica la collocazione temporale dell’orario, dovrà essere il giudice a stabilirla ed il lavoratore ha diritto ad una somma a titolo di risarcimento del danno.
Cosa sono le clausole elastiche?
Sono la possibilità di introdurre nel contratto part time, quindi in accordo tra le parti, la previsione che il datore di lavoro possa richiedere al lavoratore di lavorare al di fuori dell’orario di lavoro fissato nel contratto individuale. Questa possibilità deve essere prevista e normata dal CCNL applicato dall’azienda. In assenza, possono essere introdotte dinanzi ad una Commissione di Certificazione e con la possibilità per il lavoratore di farsi assistere dal proprio rappresentante sindacale o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
Le variazioni dell’orario di lavoro stabilito nel contratto, fatte in applicazione delle clausole elastiche, devono ogni volta essere comunicate al lavoratore con un anticipo di almeno due giorni (salvo diverso accordo fissato sul contratto individuale) e per esse devono essere previste (dal CCNL) forme di compensazione.
Al di fuori delle modalità sopra richiamate la pretesa del datore di lavoro di modificare a piacimento la collocazione temporale della prestazione del lavoratore part time non ha alcuna legittimità. Il lavoratore, oltre alla retribuzione dovuta, ha diritto ad un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno. Il lavoro prestato in applicazione delle clausole elastiche al di fuori dell’orario indicato nel contratto sottoscritto, deve essere pagato con una maggiorazione del 15% o di quanto previsto dal CCNL applicato.
Cos’è il lavoro supplementare? Lo straordinario è consentito?
Il lavoro supplementare è il lavoro svolto in eccedenza dal lavoratore part time entro i limiti delle ore previste se il suo contratto fosse a tempo pieno. Se non previsto dal CCNL il datore di lavoro può richiedere massimo un lavoro supplementare pari al 25% delle ore settimanali previste nel contratto. Il lavoratore può rifiutarsi di svolgere detto lavoro supplementare solo se giustificato da comprovate esigenze lavorative (lo svolgimento di un altro lavoro part time), di salute, familiari o di formazione professionale. Lo straordinario è consentito.
Il lavoro supplementare deve comunque essere pagato con la citata maggiorazione del 15% o da quanto previsto dal CCNL applicato.
Come si trasforma un full time in part time e viceversa?
Per trasformare un full time in part time e viceversa, come per modificare un contratto part time, è necessario che entrambe le parti siano d’accordo. Il contratto non può mai essere modificato d’imperio dal datore di lavoro ed il rifiuto del lavoratore di accettare la modifica (anche le condizioni di un part time sottoscritto) non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
Solo i lavoratori – pubblici o privati – affetti da patologie oncologiche o da altre gravi patologie hanno diritto alla trasformazione del contratto full time in part time, salvo, a richiesta, ritornare poi al contratto full time. Questi lavoratori possono revocare il consenso alle clausole elastiche.
Per una sola volta può essere richiesto, con un preavviso di 15 giorni, in luogo del congedo parentale, la trasformazione del full time in part time, comunque non inferiore al 50% dell’orario normale.
Il lavoratore con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o portare di handicap ha la priorità nella concessione del part time. Questi lavoratori possono revocare il consenso alle clausole elastiche.
In caso di nuova assunzione, il lavoratore che abbia avuto il proprio contratto trasformato da full time in part time, ha diritto di precedenza se l’assunzione si riferisce alle stesse mansioni o a mansioni di pari livello e categoria rispetto alle proprie.

