Cos’è il Contratto a tempo determinato?
Il contratto a tempo determinato è un contratto di lavoro subordinato nel quale è prevista una durata predeterminata mediante la definizione di un termine temporale o legato al verificarsi di una determinata condizione (es. il rientro di una lavoratrice dalla maternità).
Dato che la forma ordinaria del rapporto di lavoro subordinato resta il contratto a tempo indeterminato, la definizione di un termine – sebbene consentita – è subordinata al rispetto di determinate condizioni ed in primo luogo dal fatto che il contratto abbia forma scritta (solo per i contratti di durata superiore ai 12 giorni. Se il contratto non è scritto e sottoscritto dal/la lavoratore/trice è nullo ed il rapporto di lavoro si intende a tempo indeterminato.
Quali sono le condizioni per stipulare un contratto a termine?
Preliminarmente bisogna ricordare come i contratti a termine siano sempre esistiti, ma il loro ricorso era subordinato all’esistenza di specifiche condizioni che ne giustificassero l’uso. La manomissione che le cosiddette riforme hanno introdotto negli ultimi decenni ha trasformato uno strumento logico e giustificato dalle circostanze in uno strumento con il quale i datori di lavoro possono esercitare un potere di controllo e di ricatto estendendo di fatto a loro esclusivo vantaggio una sorta di periodo di prova con cui possono “liberarsi” di quel lavoratore senza alcuna formalità e ripercussione.
Attualmente, dopo che il jobs act aveva eliminato totalmente la necessità di motivarne il ricorso, la durata massima di questo contratto senza che sia definita una motivazione è in 12 mesi, con possibilità di estensione a 24 mesi, ma solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni):
esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Dunque il contratto a termine può durare al massimo 24 mesi?
Di base, comprese proroghe o successioni di contratti, si. Ma le norme fanno salve le previsioni diverse dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dai soliti noti.
Peraltro datore di lavoro e dipendente possono sottoscrivere un ulteriore contratto a tempo determinato della durata massima di 12 mesi a condizione che la sottoscrizione avvenga presso la competente sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro.
Qualora sia superato il limite di durata dei 12 mesi, in assenza delle condizioni che legittimano l’estensione a 24 mesi, oppure sia superato il limite dei 24 mesi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine.
Come funzionano proroghe e rinnovi nel contratto a termine?
Il termine può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto è inferiore a 24 mesi e comunque per un massimo di 4 volte nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
La proroga può avvenire però liberamente nei primi 12 mesi e successivamente solo in presenza delle c.d. causali che legittimano la sottoscrizione di un contratto a termine. Il contratto a tempo determinato può essere rinnovato esclusivamente a fronte dell’esistenza delle circostanze previste dalle causali. Tuttavia ai fini del rinnovo è necessario che sia rispettato un intervallo temporale tra la sottoscrizione dei due contratti a termine:
10 giorni per i contratti fino a 6 mesi;
20 giorni per i contratti di durata superiore a 6 mesi.
Qualora siano violate le disposizioni su tali interruzioni temporali, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Peraltro, nell’ipotesi di rinnovo, l’atto scritto deve contenere la specificazione delle esigenze sulla base delle quali viene sottoscritto.
I limiti previsti in relazione a proroghe e rinnovi dei contratti a termine non si applicano alle imprese startup innovative per 4 anni dalla costituzione della società, oppure per il più limitato periodo previsto per le società già costituite.
Cosa succede se il lavoro continua oltre il termine?
Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo e al 40% per ogni giorno ulteriore.
Inoltre, è prevista la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato nel caso in cui il rapporto di lavoro continui:
– oltre il 30° giorno, per i contratti di durata inferiore a 6 mesi;
– oltre il 50° giorno, negli altri casi.
Quanti contratti a termine può stipulare un’azienda?
I datori di lavoro possono assumere lavoratori a termine in misura non superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi.
Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione.
Invece per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
In caso di violazione del limite percentuale è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa, restando espressamente esclusa la trasformazione dei contratti a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Rimangono esenti dal limite percentuale, tra gli altri, i contratti a termine conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi individuati dalla contrattazione collettiva;
b) dalle le startup innovative;
c) con lavoratori di età superiore a 50 anni.
Cos’è il diritto di precedenza del lavoratore a termine?
Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato per almeno 6 mesi può far valere il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato eseguite dal datore di lavoro, entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni svolte. I periodi di astensione obbligatoria per le lavoratrici in congedo per maternità devono computarsi per la maturazione del diritto di precedenza. Le medesime lavoratrici avranno diritto di precedenza anche nelle assunzioni a termine per le stesse mansioni che avvengano nei 12 mesi successivi alla conclusione del loro contratto. Anche il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
Quando è vietato il contratto a termine?
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, a meno che il contratto venga concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi) presso unità produttive nelle quali sono operanti la sospensione del lavoro o la riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato
d) da parte di datori di lavoro che non hanno eseguito la valutazione dei rischi in applicazione della normativa a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Qualora vengano violati i divieti, il contratto a termine è trasformato in contratto a tempo indeterminato.
Come si impugna un contratto a tempo determinato?
L’eventuale impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire entro 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto.
Qualora sia accertata l’illegittimità del contratto a termine, oltre alla trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro è tenuto al risarcimento del danno in favore del lavoratore mediante la corresponsione di un’indennità onnicomprensiva calcolata tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

