Come si stabilisce se un appalto è lecito?
L’appalto è un contratto con il quale qualcuno assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o un servizio in cambio di un corrispettivo in danaro.
Nell’esecuzione dell’appalto, l’appaltatore, cioè chi esegue il lavoro, deve mettere ed impiegare anche i mezzi necessari al lavoro.
Se le condizioni dell’appalto lo consentono, può essere sufficiente che l’appaltatore eserciti effettivamente almeno il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto.
Resta comunque fermo che debba assumersi il rischio d’impresa.
La differenza tra un appalto regolare ed un appalto illecito è che il primo si caratterizza per un “FARE”.
L’appaltatore fornisce al committente un’opera o un servizio, da realizzare tramite la propria organizzazione di uomini e mezzi, assumendosi il rischio d’impresa.
Al contrario un appalto illecito, una mera somministrazione di manodopera, si caratterizza per un “DARE”.
Il somministratore si limita a fornire all’appaltante forza lavoro da lui assunta, affinché quello ne utilizzi la prestazione secondo le proprie necessità, adattandole al proprio sistema organizzativo.
In pratica, quali sono gli elementi da prendere in considerazione?
L’oggetto del contratto consiste nel fornire semplicemente forza lavoro?
Il pagamento della fattura dell’appaltatore è legato al raggiungimento di un risultato produttivo, o alla semplice messa a disposizione delle prestazioni lavorative del personale assunto dall’appaltatore?
L’appaltatore, per il lavoro, impiega mezzi, strumenti, materiali propri?
Al di là della gestione amministrativa del personale, sul lavoro, il personale fornito dall’appaltante, da chi riceve ordini e direttive? Lavora promiscuamente col personale del committente? Se no, è inserito comunque a monte e/o a valle nel ciclo produttivo del committente, concorrendo direttamente al conseguimento del suo obiettivo produttivo?
Se alle domande che precedono le risposte sono univoche, ci troviamo certamente di fronte ad un appalto non genuino e di fronte ad una somministrazione illecita di manodopera.
Se, come praticamente quasi sempre avviene, il trattamento contrattuale tra i dipendenti dell’appaltante e quelli dell’appaltatore è difforme e, naturalmente in danno dei lavoratori forniti dall’appaltatore, la somministrazione è fraudolenta.
Che differenza c’è se l’appalto è pubblico o se è appalto privato?
Per quel che riguarda la regolarità dell’appalto nessuna. Le regole sono le stesse e valgono comunque. Sulle conseguenze vi è una differenza sostanziale. Nel privato il lavoratore che è stato somministrato illecitamente ha il diritto di richiedere, non solo le differenze retributive e contributive maturate sin dal primo giorno di lavoro, ma anche l’assunzione da parte del committente a far data dal primo giorno di lavoro.
Nel pubblico è possibile il solo “ristoro” economico e contributivo, senza alcun diritto all’assunzione.
Che fare in presenza di una somministrazione fraudolenta?
Presentare una richiesta di intervento all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, avendo cura di illustrare con dovizia di particolari tutti gli elementi sopra descritti e di raccogliere elementi di prova testimoniali o meno.
OLTRE AGLI ELEMENTI SANZIONATORI CHE DEVONO SCATURIRE DAGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI, IL FATTO CHE VENGA STABILITO CHE SI È IN PRESENZA DI UNA SOMMINISTRAZIONE FRAUDOLENTA DA AI LAVORATORI COMUNQUE IL DIRITTO A VEDERSI PAGATE LE DIFFERENZE RETRIBUTIVE E VERSATE QUELLE CONTRIBUTIVE PER TUTTO IL LORO LAVORO.
NELL’APPALTO TRA PRIVATI, ANCHE IL DIRITTO ALL’ASSUNZIONE SIN DAL PRIMO GIORNO DI LAVORO DA PARTE DI CHI HA AFFETTIVAMENTE UTLIZZATO IL LORO LAVORO.

