Cosa sono i contratti stagionali?
I contratti di lavoro stagionali sono riservati ad occupazioni che si sviluppano in determinati periodi dell’anno dove per una molteplicità di ragioni, quali possono essere quelle climatiche (ad esempio stabilimenti balneari, piscine, hotel in località balneari) o sociali (flussi turistici) si realizza un picco di attività che richiede una maggiore flessibilità del lavoro.
Le attività stagionali dovrebbero essere individuate con un apposito decreto che non è mai stato emanato.
Ad oggi bisognerebbe fare riferimento alla tabella allegata al DPR. n. 1525 del 1963 che riporta 52 attività, tra le quali fiere ed esposizioni, produzione di vino, raccolta e spremitura delle olive.
Ovviamente questo elenco è obsoleto e l’individuazione delle attività stagionali può avvenire anche da parte dei contratti collettivi.
Cosa prevedono i contratti collettivi?
Il CCNL Impianti sportivi e palestre individua come stagionali i lavoratori delle imprese che nell’anno interrompono la propria attività per un periodo continuativo non inferiore a 60 giorni. Un esempio sono le piscine all’aperto chiuse nei mesi invernali e primaverili.
Il CCNL Logistica, trasporto, merci e spedizione stabilisce che il ricorso agli stagionali è possibile oltre che per le ipotesi individuate nella tabella, anche per quei lavori concentrati in determinati periodi dell’anno e chiamati a rispondere all’intensificazione della domanda per eventi climatici o ricorrenze religiose. Ad esempio i trasporti legati al settore agricolo, legati a consumi concentrati in determinati periodi dell’anno, per fare fronte ai flussi turistici o all’approvvigionamento di combustibili nei mesi invernali (da novembre ad aprile).
Il CCNL Metalmeccanici – industria, oltre alle attività indicate nella tabella considera stagionali quelle stabilite a livello aziendale con un’intensificazione dell’attività in limitati (max 6 mesi) e determinati periodi dell’anno.
Come funzionano?
I contratti di lavoro stagionale, ovvero relativi alle attività indicate nella tabella o individuate come tali nei Contratti Collettivi sono esclusi dall’obbligo di indicare le causali.
Nei contratti di lavoro stagionale a termine non si applica il limite dei 24 mesi per lo svolgimento presso la stessa impresa di mansioni di pari livello e categoria legale. Ovvero superati i 24 mesi il lavoratore non ha il diritto di vedere il proprio contratto trasformato a tempo indeterminato.
Peraltro se tra azienda e dipendente sono intercorsi rapporti “ordinari” e attività stagionali, queste ultime non si considerano nel limite dei 24 mesi.
La disciplina sullo “stop and go” (trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato in caso di riassunzione prima del periodo previsto per l’avvio di un nuovo contratto) non trova applicazione nei contratti a termine stipulati per attività stagionali.
I contratti stagionali sono esclusi dai limiti numerici per il ricorso al tempo determinato.
Chi viene assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali può esercitare il diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni che l’azienda intende fare per le medesime mansioni.
Il dipendente deve comunicare per iscritto la sua intenzione di esercitare il diritto di precedenza entro e non oltre 3 mesi dalla cessazione del rapporto. Il diritto di precedenza comunque si estingue trascorso un anno dall’interruzione del contratto.
Per i contratti a termine stagionali non è dovuto il contributo addizionale dell’1,4% previsto per i normali contratti a tempo determinato.
Come funziona la Naspi per gli stagionali?
Qualora la durata della NASpI calcolata con il regime generale (cioè scomputando le settimane contributive che hanno già dato luogo a prestazioni contro la disoccupazione nel quadriennio di riferimento) risulti inferiore alla durata calcolata computando anche i periodi contributivi presenti nel quadriennio di osservazione che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione, la durata della NASpI è incrementata di un mese a condizione che la differenza tra le durate così determinate non sia inferiore a 12 settimane.
Perché questo assegno aggiuntivo venga erogato l’attività del lavoratore deve avere un CSC (codice statistico contributivo) e un codice ATECO ben definiti.
La domanda di Naspi stagionali si richiede all’INPS nella propria area riservata sul sito dell’Istituto accedendo con proprio PIN o SPID – tramite patronato – oppure telefonicamente tramite numero verde INPS.
Sarà l’INPS a stabilire che si tratta di un lavoro stagionale e procedere al calcolo in deroga.

