Come è noto la questione del pagamento della retribuzione, quale aspetto tipicamente contrattuale del contratto tra lavoratore e datore di lavoro, non trova significative tutele nella legislazione sociale affidando la questione al giudizio del Giudice del lavoro. Vi sono comunque degli strumenti utili a consentite che le rivendicazioni dei lavoratori possano trovare supporto anche nella possibile azione dell’organo di vigilanza.
A parte l’istituto della “Diffida accertativa” (per la quale viene predisposta una scheda a parte), gli strumenti a disposizione in questo senso sono parziali ma non inefficaci.
Pur rilevando come l’eventuale accertamento ispettivo costituisca comunque un valido strumento ai fini della definizione gli elementi di prova da far valere dinanzi al magistrato, diamo qualche indicazione sui comportamenti datoriali suscettibili di provvedimenti sanzionatori.
Pagamento della retribuzione
Dal 01/07/2018 i datori di lavoro o committenti devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione ed ogni anticipo di essa attraverso uno dei seguenti mezzi:
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
La norma è stata introdotta per la tracciabilità dei pagamenti, ma l’importo della sanzione “ridotta” per ogni singolo pagamento e per ogni singolo lavoratore di euro 1.666,00 rende di fatto inequivocabili tutte le spettanze residue a favore del lavoratore. Infatti il datore che dovesse sostenere di aver comunque corrisposto al lavoratore il dovuto in modalità diverse da quelle consentite finirebbe per subire una sanzione molto probabilmente complessivamente superiore al credito vantato dal lavoratore.
Discriminazione salariale
É vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio.
Retribuzione del lavoratore part-time
Al lavoratore a tempo determinato spetta lo stesso trattamento economico e normativo dei lavoratori full time presenti in azienda con inquadramento e livello contrattuale analoghi.
Indennità ai tirocinanti
In relazione alla prestazione svolta il datore di lavoro deve riconoscere una congrua indennità di partecipazione non inferiore a 300 euro lordi mensili, anche in forma forfetaria e, caso unico, in contanti.
Prescrizione dei crediti retributivi
Diciamo preliminarmente come in generale la prescrizione dei crediti di natura retributiva (cinque anni), comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (quando doveva essere, ad esempio, riscossa una mensilità) ma si interrompe (e si ricomincia a far decorrere i cinque anni da quel momento) mediante ogni atto scritto (una lettera raccomandata, una pec) con cui il lavoratore richieda espressamente al datore di lavoro quanto gli è dovuto.
Questo però non vale in generale per i rapporti di lavoro privato.
Infatti per questi la decorrenza del termine della prescrizione non dovrebbe operare in costanza di rapporto di lavoro. Questo in quanto il lavoratore potrebbe trovarsi in una condizione di “timore” tale da indurlo a rinunciare alla pretesa dei propri diritti almeno fino alla cessazione del rapporto lavoro. Per cui la prescrizione dei crediti pregressi inizierebbe a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Sino al 2022 se però nel rapporto di lavoro si applicava ancora il vecchio articolo 18 (il reintegro in caso di licenziamento ingiustificato) era il giudice che valutava caso per caso la sussistenza del timore del licenziamento.
La sentenza della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro n. 26246 del 06/09/2022 ha sancito come, a causa dell’attenuazione della tutela reale (il reintegro a lavoro in caso di licenziamento ingiusto) introdotta dalla Legge 28/06/2012 n. 92 (Legge Fornero), la debolezza del lavoratore di fronte al datore di lavoro sia divenuta tale (i rischi che corre nel caso avanzi delle rivendicazioni) per cui il termine di prescrizione debba comunque individuarsi nel quinto anno antecedente l’entrata in vigore di detta legge avvenuta il 18/07/2012.
Quindi tutti i lavoratori, compresi coloro che hanno cessato il lavoro entro cinque anni, hanno pienamente titolo di vedersi riconoscere le differenze contrattuali e/o da accordi maturate dal 18/07/2007 sino ad ora.

