Il distacco è una maniera particolare di impiegare i lavoratori più o meno diffusa nei diversi settori produttivi. In pratica si ha il distacco quando il dipendente di una ditta viene mandato temporaneamente a lavorare preso un’altra ditta pur continuando a ricevere il trattamento economico e normativo dal datore di lavoro che lo ha assunto.
Come si distingue un distacco da una somministrazione illecita di manodopera?
Il distacco deve essere formulato in forma scritta tra le aziende e deve essere comunicato al Centro per l’Impiego competente entro cinque giorni dall’inizio del distacco stesso. Ma l’elemento essenziale è che deve esserci – e deve essere espresso – un interesse legittimo del distaccante nel mettere un proprio dipendente a disposizione dell’altra ditta.
N.B. Questo vale anche in caso di distacco transnazionale!
Il fatto di non avere momentaneamente lavoro in cui occupare detto personale non è riconosciuto come interesse adeguato. Per fare qualche esempio classico di interesse legittimo diciamo che se il distaccante ha fornito un nuovo impianto o un nuovo macchinario ad un’altra impresa, esso può essere interessato a ché qualche proprio lavoratore, con le adeguate capacità e competenze, supporti la messa in esercizio ed a regime della macchina presso l’impresa cliente. Oppure volendo avviare una nuova produzione o la fornitura di un nuovo servizio il distaccante può avere interesse a che propri dipendenti lavorino temporaneamente presso una ditta che effettua quella produzione o fornisce quel servizio per acquisire le necessarie competenze. In assenza di questo interesse, con cui deve essere motivato l’accordo di distacco tra le imprese, nei fatti siamo in presenza di una somministrazione illecita di manodopera e una volta contestata la violazione, il lavoratore interessato può chiedere mediante ricorso al giudice la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di chi ha effettivamente utilizzato le sue prestazioni.
Ma se le aziende fanno parte dello stesso gruppo, di un’ATI, di un Consorzio?
Non cambia nulla.
- anche se i soci delle due imprese sono gli stessi sono due soggetti giuridici diversi e il distacco privo dei requisiti diviene un prestito di manodopera e costituisce somministrazione illecita.
- anche se i soci delle due imprese sono familiari conviventi della stessa famiglia il distacco privo dei requisiti diviene un prestito di manodopera e costituisce somministrazione illecita.
- anche se le due imprese appartengono allo stesso gruppo, se l’una e la controllante dell’altra o viceversa il distacco privo dei requisiti diviene un prestito di manodopera e costituisce somministrazione illecita.
- nelle ATI (Associazioni Temporanee d’Impresa) tutte le imprese associate devono partecipare all’appalto con i propri mezzi, materiali, attrezzature e la propria manodopera. Pertanto anche in questo caso il distacco privo dei requisiti diviene un prestito di manodopera e costituisce somministrazione illecita.
- nelle società Consortili che possono essere formate dalle aziende che hanno costituito una ATI ognuna delle aziende associate trasferisce alla Consortile la manodopera, i mezzi ed i materiali necessari al perseguimento dello scopo di quella. Pertanto anche in questo caso il distacco privo dei requisiti diviene un prestito di manodopera e costituisce somministrazione illecitA.
E se siamo in presenza di un contratto di rete?
Dal 2015 le aziende in Italia possono unirsi in “Reti di Impresa”. Senza illustrare qui le caratteristiche del contratto di Rete di Impresa diciamo che, tra le altre cose, le imprese che sottoscrivono un Contratto di Rete possono anche stabilire di mettere in comune la propria o parte della propria forza lavoro. Ovvero in qualunque momento il lavoratore assunto da una delle imprese sottoscrittrici può essere comandato ad espletare il proprio lavoro presso un’altra delle imprese unite in rete. Questo trasferimento non viene motivato o giustificato come previsto per il distacco ed è lecito. Ha però delle condizioni previse:
- il fatto di essere assunto nell’ambito dell’attività di rete cui è coinvolto il datore di lavoro deve essere specificato nella comunicazione di assunzione e nelle Comunicazioni Obbligatorie al Centro per l’Impiego. In assenza il lavoratore è stato assunto in via esclusiva dal datore di lavoro per cui in caso il distacco anche presso un’altra azienda della rete privo dei requisiti diviene un prestito di manodopera e costituisce somministrazione illecita.
- il lavoratore assunto nell’ambito delle attività di una Rete d’Impresa in pratica ha un datore di lavoro multiplo e tutte le imprese della rete possono essere chiamate in solido a rispondere dei crediti vantati dal lavoratore

