Nella costituzione del rapporto di lavoro
Tutti i soggetti pubblici o privati, autorizzati o accreditati alla ricerca e/o selezione dei lavoratori non possono effettuare qualsiasi tipo di indagine o di trattamento di dati in modo da preselezionare i lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle convinzioni personali, alla affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all’orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla età, all’handicap, alla razza, all’origine etnica, al colore, alla ascendenza, all’origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di salute nonché ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro. Questo non vale solo per specifiche caratteristiche se queste, effettivamente e legittimamente, incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o se costituiscono, sempre effettivamente e legittimamente, un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa. Comunque per i soggetti in questione è vietato trattare i dati personali dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo. Infine è vietato per gli stessi soggetti esigere o comunque percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore.
Durante il rapporto di lavoro
- Il datore di lavoro, già ai fini dell’assunzione e poi durante il rapporto di lavoro non può effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore.
- È nullo qualsiasi patto od atto diretto a subordinare l’assunzione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte.
- Il datore di lavoro non può porre in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio delle libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero.
- Il datore di lavoro non può effettuare accertamenti sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
- Il datore di lavoro non può impiegare le guardie particolari giurate per scopi diversi dalla tutela del patrimonio aziendale.
- Il datore di lavoro non può adibire alla vigilanza sull’attività lavorativa le guardie particolari giurate. Queste non possono accedere nei locali nei quali si svolge attività lavorativa durante lo svolgimento della stessa se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti alla tutela del patrimonio aziendale.
- Il datore di lavoro non può consentire alle guardie giurate di contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.
- Le visite di controllo (perquisizioni o altro) sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, ovvero soltanto a condizione che siano eseguite all’uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l’applicazione di sistemi di relazione automatica (di scelta del lavoratore da perquisire) riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori (i c.d. imparziali); le relative modalità devono essere concordate dal datore di lavoro con le Rappresentanze sindacali aziendali. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
- È vietata l’istallazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale detti impianti possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti suddetti possono essere installati solo previa autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. L’accordo e l’autorizzazione non sono comunque richiesti per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e per gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

