I braccianti agricoli o giornalieri di campagna sono operai a tempo determinato assunti per l’esecuzione di lavori di breve durata a carattere saltuario per compiere una fase lavorativa o in sostituzione di operai per i quali esiste il diritto di conservazione del posto.
Quali sono le regole?
Sono definite nel contratto collettivo applicato dal datore di lavoro ed in particolare dal C.C.N.L. Agricoltura Operai. Il CCNL prevede ampie deleghe di rinvio alla contrattazione di secondo livello, normalmente definita in ambito regionale, interprovinciale o provinciale. Pertanto occorre integrare le previsioni del contratto nazionale con le disposizioni dei contratti territoriali vigenti nel luogo della prestazione di lavoro.
Il contratto stagionale è un contratto a tempo determinato, generalmente stipulato nei mesi primaverili ed estivi. Tutela il dipendente per un periodo che può andare dai 100 ai 180 giorni.
Al termine del contratto il lavoratore può ricevere il sussidio di disoccupazione agricola.
Il contratto stagionale agricolo è un contratto a tempo determinato che è in deroga alla disciplina generale.
Esso può riguardare anche l’esecuzione di più lavori stagionali e/o per più fasi lavorative nell’anno con garanzia di occupazione minima superiore a 100 giornate, ovvero di durata superiore a 180 giorni di effettivo lavoro nell’arco dei dodici mesi. In quest’ultimo caso, al superamento delle 180 giornate effettive di lavoro, se le parti non lo hanno espressamente escluso nel contratto, il lavoratore può chiedere la trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Deve farlo a pena di decadenza dal diritto entro sei mesi dal superamento delle 180 giornate di lavoro effettivo mediante comunicazione scritta al datore di lavoro.
Il contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato con garanzia delle 100 o 180 giornate deve avere forma scritta.
Solo se il contratto è superiore a 30 giorni può prevedere due giorni di prova.
I lavoratori assunti a tempo determinato hanno diritto ad essere riassunti per l’esecuzione delle stesse lavorazioni nelle medesime aziende e sono i contratti provinciali a definire le modalità di esercizio di tale diritto.
Come deve essere pagato un bracciante?
È retribuito solo per il lavoro effettivamente prestato. Nei contratti a tempo determinato stipulati con garanzia minima delle giornate il datore di lavoro è tenuto a retribuire comunque le giornate minime contrattuali.
Al bracciante, per le ore svolte, deve essere garantita una retribuzione equivalente a quella dei lavoratori a tempo indeterminato, comprensiva di tutti gli elementi dovuti a titolo di festività, ferie e mensilità aggiuntive. Pertanto al salario contrattuale si aggiunge il terzo elemento nella misura complessiva del 30,44%, da applicarsi sul salario contrattuale definito dal contratto collettivo a livello provinciale.
Che altro c’è da sapere?
Le imprese agricole con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato (il dato è riferito al semestre che va dall’8° al 3° mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione) possono stipulare un contratto di prestazione occasionale, ovvero impiegare i nuovi voucher solo nei confronti di titolari di pensione, giovani studenti con meno di 25 anni, disoccupati, percettori di sostegno al reddito che non risultino iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (OTD).
Quali sono le tutele per il bracciante agricolo?
In presenza dei requisiti di legge (102 giornate lavorative nel biennio) il lavoratore agricolo matura i requisiti per la disoccupazione agricola che va richiesta all’INPS una volta all’anno entro il mese di marzo dell’anno successivo.
Le braccianti ed i braccianti hanno diritto alle prestazioni di maternità e di paternità a condizione che risultino iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli nell’anno precedente per almeno 51 giornate.
È consentita comunque l’ammissione delle lavoratrici e dei lavoratori alle prestazioni di maternità e di paternità mediante certificazione di iscrizione d’urgenza negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
Alle braccianti ed ai braccianti sono dovute le prestazioni per i congedi, riposi e permessi sulla base di quanto previsto nei contratti di secondo livello.

