Le visite mediche disposte dal datore di lavoro sono obbligatorie?
All’interno dei settori e delle attività individuate dalle norme, dalle direttive europee, nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro costituita presso il ministero del lavoro, il datore di lavoro ha l’obbligo di sottoporre per il tramite di un medico “competente”, ovvero con specifica specializzazione, i lavoratori a visita medica. L’obbligo ricorre anche quando il lavoratore lo richieda, se il medico competente valuta la richiesta compatibile con i rischi cui quel lavoratore è esposto.
Quali possono essere le visite mediche?
- visita medica preventiva (ovvero effettuata prima di adibire un lavoratore ad una mansione per l’esecuzione della quale è previsto l’accertamento sanitario), finalizzata a constatare l’assenza di controindicazioni alla mansione cui il lavoratore è destinato;
- visita medica periodica finalizzata a controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Le visite periodiche, se una specifica normativa non riduce i tempi in tal senso, vengono fatte una volta l’anno. Il medico competente può stabilire una cadenza diversa, ma l’organo di vigilanza (i servizi ispettivi della ASL) può disporre diversamente con provvedimento motivato.
- visita medica su richiesta del lavoratore, se ritenuta dal medico competente legata ai rischi professionali o alle condizioni di salute del lavoratore che potrebbero peggiorare a causa della mansione svolta.
- visita medica in occasione del cambio della mansione per verificare l’idoneità alla nuova mansione;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalle norme;
- visita medica preventiva in fase preassuntiva. Questa tipologia è stata introdotta nel 2009, dando la facoltà di optare per essa al datore di lavoro, al medico competente e ai dipartimenti di prevenzione ASL
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, deve essere fatta dopo un’assenza del lavoratore per motivi di salute superiore ai sessanta giorni continuativi, per verificarne l’idoneità alla mansione.
Quando sono vietate le visite mediche?
- in fase preassuntiva. La contraddizione con quanto introdotto nel 2009 è palese. In sostanza il datore di lavoro non può selezionare i lavoratori da assumere sottoponendoli a visita medica, ma prima di assumere il lavoratore selezionato lo può far sottoporre a visita per accertarne l’idoneità alla mansione e quindi, sulla base del risultato, procedere o meno alla reale assunzione;
- per accertare stati di gravidanza;
- negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
In che consistono le visite mediche?
Le visite mediche sono fatte a cura e spese del datore di lavoro. Devono comprendere gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche ritenuti necessari dal medico competente in relazione ai rischi aziendali. Le visite possono essere anche finalizzate alla verifica di eventuali condizioni di dipendenza (alcool e droga).
Gli esiti delle visite vanno inseriti nella cartella personale del lavoratore e sono riservati, ovvero né il datore di lavoro, né altri diversi dal lavoratore interessato possono averne visione.
A seguito della visita il medico deve esprimere per iscritto, dandone copia al lavoratore ed al datore di lavoro, uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione del lavoratore:
- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea (indicando il tempo) / permanente, (indicando prescrizioni o limitazioni);
- inidoneità temporanea (indicando il tempo);
- inidoneità permanente.
Contro i giudizi del medico competente è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla sua comunicazione alla ASL che dispone, dopo eventuali accertamenti la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
Il datore di lavoro in relazione ai giudizi relativi alle visite del Medico competente deve attuare le misure indicate dal medico e qualora prevedano un’inidoneità alla mansione specifica, deve adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o in difetto a mansioni inferiori garantendo comunque il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
N.B. Nel caso non vi siano effettivamente mansioni equivalenti o inferiori, di fronte ad una inidoneità permanente il datore di lavoro può procedere a licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

