Allattamento
- Le lavoratrici hanno diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità. L’indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è anticipata dal datore di lavoro alla fine di ciascun periodo di paga.La stessa indennità spetta ai lavoratori padri in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre stesso.
La lavoratrice madre, anche in caso di adozione o affidamento, durante il primo anno di vita del bambino ha diritto a due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata, con diritto di uscire dall’azienda.
Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
I periodi della durata di un’ora ciascuno, sono considerati ore lavorate agli effetti della durata e della retribuzione.
I periodi sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
- Detti periodi di riposo sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
- In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono essere utilizzate anche dal padre
- Per questi riposi e permessi è dovuta un’indennità, a carico dell’INPS, pari all’intero ammontare della retribuzione.
- L’indennità è anticipata dal datore di lavoro che la portata a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.
La lavoratrice madre può essere licenziata?
Le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Questo vale anche in caso di adozione o affidamento e per il padre lavoratore che usufruisca del congedo, sino al compimento di un anno di età del bambino. In caso di adozione internazionale il divieto opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ovvero della comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento.
La lavoratrice madre può essere sospesa o messa in mobilità?
Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento la lavoratrice o il padre, in caso di fruizione del congedo, anche in caso di adozione o affidamento,
- non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l’attività dell’azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale;
- non può essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento salvo che per la cessazione dell’attività dell’azienda.
Quali tutele ha la lavoratrice madre alla ripresa del lavoro?
Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti e negli altri casi di congedo, permesso o riposo le lavoratrici o i lavoratori che ne usufruiscano
- hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all’inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino.
- Hanno anche diritto di essere adibite alle mansioni svolte in precedenza o a mansioni equivalenti, nonché di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro che sarebbero loro spettati durante l’assenza.
- Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a disoccupazione stagionale hanno diritto per tutto il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, sempreché non si trovino in periodo di congedo di maternità, alla ripresa dell’attività lavorativa stagionale e alla precedenza nelle riassunzioni.
In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti per congedi e permessi legati alla maternità può essere assunto personale con contratto a tempo determinato o temporaneo. Detta assunzione può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.

