Anche in tema di malattia dei figli e di congedi parentali la legislazione comprende tutele e diritti riconosciuti.
Come funzionano le assenze per la malattia dei figli?
- Fino al compimento del terzo anno di età del figlio entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro durante la malattia di ciascun figlio.
- Sempre alternativamente hanno diritto a fruire di cinque giorni all’anno per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
- La “malattia bambino” spetta anche per le adozioni e gli affidamenti. In questi casi il primo limite è elevato da tre a sei anni. Mentre i cinque giorni l’anno restano fino al compimento dell’ottavo anno di età.
- Qualora all’atto dell’adozione o dell’affidamento il minore abbia un’età compresa fra i sei e i dodici anni il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
- Per fruire dei congedi il genitore deve presentare il certificato medico.
- La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe a richiesta del genitore, le ferie.
- Questi congedi non sono soggetti a visita fiscale.
- Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
Come funzionano i congedi parentali?
Per ogni bambino fino ai suoi dodici anni ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro.
I congedi parentali non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi.
Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo comunque non inferiore a tre mesi il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.
Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
- alla madre, dopo il periodo di congedo di maternità, per un periodo comunque non superiore a sei mesi;
- al padre, dalla nascita del figlio per un periodo comunque non superiore a sei mesi elevabile a sette nel caso abbia esercitato il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo comunque non inferiore a tre mesi;
- qualora vi sia un solo genitore per un periodo comunque non superiore a dieci mesi.
Il CCNL stabilisce le modalità di fruizione del congedo su base oraria, i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione del monte ore alla singola giornata lavorativa. In caso di mancata regolamentazione contrattuale (anche aziendale) ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.
La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero delle quattro settimane precedenti o mensile immediatamente precedente.
Non si può cumulare la fruizione oraria del congedo con permessi o riposi relativi alla stessa materia.
Il genitore deve, salvo casi di oggettiva impossibilità, preavvisare il datore di lavoro, come previsto nei CCNL e con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni, indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo.
Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
Il congedo parentale spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affido qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia ma non oltre la sua maggiore età.
Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104, la lavoratrice o in alternativa il lavoratore hanno diritto, fino al compimento dei 12 anni del bambino, a prolungare il congedo parentale per un periodo massimo non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati senza che sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.
Per i periodi di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta, fino al terzo anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo di sei mesi.
Per i periodi di congedo parentale ulteriori è dovuta un’indennità pari al 30% della retribuzione a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
L’indennità è corrisposta a cura dei datori di lavoro alla fine di ciascun periodo di paga e con gli stessi criteri previsti per l’erogazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie.

