Quali sono gli elementi di base della conciliazione in sede sindacale?
La conciliazione in sede sindacale può essere tentata per risolvere una controversia tra un lavoratore e il suo datore di lavoro.
Essa è una transazione, ovvero un accordo, in cui le due parti si vengono incontro facendosi reciproche concessioni (ad esempio il lavoratore rinuncia ad una parte del risarcimento economico richiesto in cambio del non dover attendere l’esito della causa dinanzi al giudice del lavoro).
Il termine “sindacale” è inserito in conseguenza di una precisa salvaguardia che la normativa pone a favore del soggetto più debole, il lavoratore.
Infatti la presenza del rappresentante dell’organizzazione cui è iscritto il lavoratore o a cui ha conferito mandato – e la cui firma è depositata presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro – è finalizzata a fornire un’effettiva assistenza, per rendere il lavoratore realmente cosciente di quanto sta per sottoscrivere, consigliarlo sulle eventuali possibilità e avvertirlo sugli effetti.
In sostanza il sindacalista in veste di conciliatore deve essere garante della parità di posizione delle parti, della genuinità delle scelte del lavoratore e della sua consapevolezza dei diritti cui rinuncia.
Qualora – come troppo spesso avviene con la partecipazione di sindacalisti di comodo in accordo con il datore di lavoro – questo non sia avvenuto, la conciliazione potrebbe essere invalidata, ovviamente riuscendo a dimostrare come la firma del lavoratore sia stata estorta con l’inganno e nascondendogli il reale significato.
Cosa non si può conciliare neanche in sede sindacale?
- I cosiddetti diritti indisponibili. Ovvero i diritti cui per legge il lavoratore non può rinunciare (solo per fare qualche esempio tredicesima, ferie, assegni familiari, contributi previdenziali, ecc.)
- Eventuali diritti futuri legati alla prosecuzione dell’attività lavorativa.
- Qualunque rinuncia ad un oggetto indeterminato e indeterminabile. (Il lavoratore deve avere piena consapevolezza dei diritti che gli spettano e a cosa eventualmente rinuncia)
Qualora la conciliazione contenga uno di questi casi o ricorrano vizi nel consenso del lavoratore quali l’errore, la violenza o il dolo, la conciliazione sindacale può essere annullata nel termine di cinque anni.
Comunque per aggirare questi limiti è invalso nelle conciliazioni che vengono fatte l’uso grossomodo della formula “Pur non riconoscendo nulla delle pretese del lavoratore, al solo scopo di chiudere il contenzioso, il datore di lavoro offre a titolo transattivo l’importo lordo (o netto) di euro …” .
Le rinunce e transazioni fatte in sede di conciliazione, al di là delle possibili contestazioni, sono valide ed inoppugnabili tanto per il lavoratore, quanto per il datore di lavoro.
E le conciliazioni presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro?
Il tentativo di risolvere una controversia tra un lavoratore e un datore di lavoro può essere tentato anche presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro su richiesta di una delle due parti.
In questo caso l’Ispettorato convoca le parti (che possono farsi assistere o meno) ed il funzionario che presiede il tentativo di conciliazione ha le stesse responsabilità del rappresentante sindacale, ovvero deve farsi carico verso il lavoratore della piena consapevolezza dei diritti che gli spettano e a cosa eventualmente rinuncia.
E per le controversie collettive?
La controversia è collettiva quando nasce da situazioni di contrapposizione tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali.
Viene richiesta dall’organizzazione sindacale e la sua convocazione e il suo svolgimento non sono dissimili dalla gestione delle controversie individuali.
La convocazione dell’incontro non costituisce una garanzia di un migliore esito della controversia. Ma rilevato come molto spesso vengano richiesti incontri al Prefetto o ad altre autorità che in genere non hanno alcun titolo ed alcuna giurisdizione per intervenire sulla materia del contendere, portare la discussione dinanzi all’organo che sul territorio è investito della vigilanza sulle norme poste a tutela dei lavoratori può essere decisamente più utile.

