Che cos’è la diffida accertativa?
Quando un ispettore del lavoro accerta la presenza di crediti a favore del/i lavoratore/i, derivanti dalla mancata applicazione di quanto stabilito nei contratti di lavoro collettivi e individuali, diffida il datore di lavoro a corrispondere direttamente al lavoratore le relative somme.
Quali sono le condizioni per emettere una diffida accertativa?
- L’ispettore può impartire, dopo aver acquisito gli elementi del caso, una diffida accertativa che può riguardare:
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- sia semplicemente l’importo corrisposto rispetto a quello dovuto (es. prospetti di paga non pagati)
- sia l’errata base di calcolo nella determinazione degli importi dovuti (es. mancata applicazione di un istituto contrattuale)
2. L’importo della diffida deve essere certo. Nel senso che per la sua individuazione l’ispettore deve prendere in considerazione gli elementi acquisiti solo su un piano meramente tecnico, senza effettuare alcuna valutazione di merito, che resta in capo esclusivamente al giudice. Ovvero le somme di una diffida accertativa riguardano solo una parte – quella appunto “indiscutibile” sia sul piano formale che quantitativo – del credito. Mentre per il resto del credito occorre comunque ricorrere al Giudice.
3. Il credito deve essere certo, sia nell’origine e sia nell’importo e deve essere esigibile. Esso deve scaturire dall’accertamento ispettivo, anzi quello è il presupposto essenziale per l’efficacia della diffida accertativa
4. La diffida accertativa può essere effettuata anche nell’ambito dei rapporti di lavoro pseudo autonomo, nei casi in cui i compensi siano legati a presupposti oggettivi e predeterminati.
5. La diffida accertativa può essere emessa per questi tipi di crediti:
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- crediti retributivi da omesso pagamento;
- crediti di tipo indennitario, da maggiorazioni. TFR, etc.;
- retribuzioni di risultato, premi di produzione, etc. (in presenza comunque della valutazione di merito da parte del datore di lavoro);
- crediti legati alla mancata applicazione di livelli minimi retributivi richiesti esplicitamente dalle leggi, ovvero derivanti dall’accertamento di lavoro sommerso.
6. Non può essere emessa in relazione ad una riqualificazione di un rapporto di lavoro (ad. esempio da autonomo a subordinato) in quanto la qualificazione spetta in via definitiva al giudice.
7. Non può essere emessa nei confronti di una società fallita o che abbia presentato una proposta di accordo di ristrutturazione del debito, o sia sotto sequestro, in quanto non c’è il requisito dell’esigibilità. (In questi casi, per i lavori eseguiti in regime di appalto, si potrebbe ipotizzare la diffida nei confronti dell’obbligato in solido, in quanto effettivo beneficiario delle prestazioni, ma allo stato non vi è una specifica interpretazione giuridica)
Qual è la procedura?
- La diffida accertativa ha un termine di 30 giorni. In questi 30 giorni il datore di lavoro può chiedere all’Ispettorato Territoriale del Lavoro un tentativo di conciliazione (N.B. qualunque conciliazione in sede sindacale, ovvero diversa da quella presso l’ITL non ha alcun valore e non interrompe l’iter della diffida).
- Se la conciliazione porta ad un accordo sottoscritto, il provvedimento di diffida perde efficacia ed il credito del lavoratore sarà pari alla somma concordata in sede conciliativa.
- Sotto il profilo contributivo e assicurativo i versamenti non possono essere inferiori all’importo retributivo stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi o da accordi collettivi o contratti individuali.
- Decorso inutilmente il termine di 30 giorni il provvedimento di diffida, con provvedimento del Capo dell’Ispettorato Territoriale del lavoro, acquista valore di accertamento tecnico e il lavoratore può agire con un atto di precetto in quanto il provvedimento ha natura di titolo immediatamente esecutivo.
- A tale proposito il Capo dell’ITL dovrebbe (non c’è un obbligo formale) comunicare alla ditta e al lavoratore la data dell’avvenuta notifica per renderli edotti dei termini per l’inoppugnabiltà del provvedimento.
- Il datore di lavoro può impugnare la diffida accertativa entro 30 giorni dalla notificazione dinanzi al “Comitato per i rapporti di lavoro” istituito presso l’Ispettorato Interregionale del Lavoro competente. Questi deciderà il ricorso entro 90 giorni con provvedimento motivato. Il ricorso sospende l’esecutività della diffida.
- Il Comitato regionale, una volta ricevuto il ricorso, (se non già fatto dal datore di lavoro) da comunicazione al lavoratore informandolo del simultaneo effetto sospensivo dell’esecutività della diffida validata.
- Decorso inutilmente il termine (90 giorni) previsto per la decisione il ricorso si intende respinto e da tale data la diffida accertativa tornerà ad esplicare i suoi effetti.

