Indennità erogata dall’INPS per integrare la retribuzione di lavoratori di aziende che devono affrontare situazioni di riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione crisi aziendale o contratti di solidarietà.
Che cos’è e quali aziende la possono richiedere?
È una prestazione economica a carico dell’INPS a favore dei dipendenti delle imprese che si trovano in difficoltà produttiva per cause non risolvibili nel breve periodo e prevede la erogazione di una indennità di integrazione salariale per un determinato periodo di tempo a carico dell’INPS.
Possono beneficiare della CIGS le imprese dei settori
– imprese industriali, comprese quelle edili e affini
-imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa appaltante
– imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscono una riduzione di attività in dipendenza del ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell’azienda appaltante
– imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscono una riduzione di attività in dipendenza del ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell’azienda appaltante
– imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
– imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
– imprese di vigilanza;
che nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda abbiano occupato più di 15 (es. Industria) ovvero 50 (settore commerciale, turistico e dei viaggi) dipendenti, o se si tratta di imprese del trasporto aereo o di partiti e movimenti politici a prescindere dal numero dei dipendenti.
Quali sono i lavoratori beneficiari della CIGS?
Sono destinatari delle prestazioni di CIG straordinaria tutti i lavoratori dipendenti, inclusi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio, esclusi i dirigenti. I lavoratori devono possedere un’anzianità di almeno 30 giorni presso l’unità produttiva per cui è stato richiesto l’intervento (90 giorni.
Quali sono le causali previste?
L’intervento della CIG straordinaria è ammesso nei casi in cui la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa è causata da riorganizzazione aziendale, crisi aziendale o richiede l’attuazione di contratti di solidarietà difensivi.
– Crisi aziendale – Il ricorso sulla base della causale di crisi aziendale deve prevedere un programma di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni.
– Riorganizzazione aziendale – La riorganizzazione aziendale è idonea a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva e prevede un piano di recupero occupazionale del personale interessato che contenga indicazioni su investimenti e formazione dei lavoratori.
– Contratto di solidarietà – Il datore di lavoro può stipulare un accordo con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con il quale viene stabilita una riduzione dell’orario di lavoro per tutti o per categorie di dipendenti, al fine di evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di esubero del personale.
Quanto può durare?
È erogata per un massimo di 24 mesi, anche non continuativi, nel quinquennio mobile. I periodi di riduzione orario fruiti per mezzo di contratti di solidarietà sono computati per la metà.
La durata del trattamento è comunque determinata in funzione della causale.
– per la riorganizzazione aziendale, la durata massima è di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile;
– in caso di crisi aziendale la durata massima è di 12 mesi, anche continuativi per ciascuna unità produttiva in un quinquennio mobile;
– per il contratto di solidarietà la durata massima è di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile; in talune condizioni, la durata massima può raggiungere 36 mesi.
Come si attiva?
L’impresa comunica preventivamente alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alle RSA o alle RSU l’intenzione di accedere alla CIG Straordinaria; esse possono richiedere un esame congiunto della situazione che si può svolgere anche in via telematica e la procedura deve esaurirsi entro 25 giorni. La domanda di accesso alle prestazioni deve essere inoltrata per via telematica all’INPS e contestualmente al Ministero del lavoro e all’ITL.
Per crisi aziendale e riorganizzazione aziendale il datore di lavoro deve comunicare alle organizzazioni sindacali le cause, la prevedibile durata e il numero dei lavoratori coinvolti dalla sospensione o riduzione dell’attività. L’esame congiunto presso la Regione (per le unità produttive ubicate in una sola Regione) o il Ministero del lavoro (per unità produttive ubicate in più Regioni) deve esaurirsi entro 25 giorni (10 giorni per aziende con meno di 50 dipendenti). La domanda telematica di concessione deve essere presentata al Ministero del lavoro entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale.
Per i contratti di solidarietà deve essere determinato e quantificato l’esubero di personale; successivamente alla stipula dell’accordo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, la domanda di prestazione è presentata in via telematica al Ministero del lavoro.
Chi controlla e verifica?
L’Ispettorato del lavoro competente per territorio che nei 3 mesi antecedenti la conclusione dell’intervento di integrazione salariale, procede con riferimento a ciascuna causale di intervento alle verifiche finalizzate all’accertamento degli impegni aziendali.
Qual è il trattamento economico?
È pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. Tale importo è soggetto ad un massimale rivalutato annualmente in base all’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT. Su tali importi viene applicata una trattenuta previdenziale del 5,84%.
E i contributi?
Durante l’assenza viene riconosciuta al lavoratore la contribuzione figurativa calcolata sulla base della retribuzione globale cui è riferita l’integrazione salariale.

