Quando devono essere versati i contributi?
I contributi si versano ogni trimestre.
Dal 1° al 10 aprile per il primo trimestre; dal 1° al 10 luglio per il secondo trimestre; dal 1° al 10 ottobre per il terzo trimestre; dal 1° al 10 gennaio per il quarto trimestre.
Il lavoratore domestico è assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali?
Si. Colf e badanti hanno diritto alle indennità relative all’assicurazione per malattie professionali ed infortuni.
Una quota dei contributi versati all’Inps riguarda anche l’assicurazione Inail.
In caso di infortunio sul lavoro, a colf e badanti spettano le seguenti prestazioni:
– una indennità giornaliera per l’inabilità temporanea;
– una rendita per l’inabilità permanente, quando l’attitudine al lavoro viene ridotta in via permanente in misura superiore al 10%;
– una rendita ai superstiti ed un assegno in un’unica rata, in caso di morte.
L’importo di tutte queste indennità è rapportato alla classe di contribuzione oraria sulla quale sono versati i contributi Inps.
Nel caso in cui la prognosi dell’infortunio sia stabilita per un periodo inferiore a quattro giorni, e quindi non sia prevista alcuna prestazione a carico dell’Inail, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere alla lavoratrice la retribuzione pattuita, compresa l’eventuale indennità di vitto e alloggio.
Quali sono le caratteristiche del lavoro domestico?
Prova – È previsto un periodo di prova regolarmente retribuito di trenta giorni di lavoro effettivo per la prima e seconda categoria e di otto giorni di lavoro effettivo per le altre categorie. Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta si intende automaticamente confermato.
Orario di lavoro – La durata del lavoro si distingue in orario intero, orario ridotto a ore e assistenza notturna.
Nel caso di lavoro a tempo pieno la durata normale dell’orario di lavoro è quella concordata tra le parti; la stessa non può comunque superare il limite massimo settimanale di 54 ore per i lavoratori conviventi e 40 ore per i lavoratori non conviventi. Il tempo necessario alla consumazione del pasto è concordato tra le parti e non viene computato nell’orario di lavoro.
Riposi – Il lavoratore domestico convivente ha diritto ad un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive nell’arco della stessa giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6 e le ore 14, oppure tra le ore 14 e le ore 22, ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo.
Il riposo settimanale è pari ad una giornata intera normalmente coincidente con la domenica, o a due mezze giornate, una delle quali di domenica.
Ferie – Ogni anno deve essere garantito ai lavoratori domestici un periodo di riposo, dei giorni di ferie continuativi per recuperare energie fisiche e psichiche. Al momento dell’assunzione il datore di lavoro si accorda con il lavoratore sul periodo dell’anno in cui godere delle ferie.
I lavoratori stranieri possono chiedere di cumulare le ferie di due anni così da programmare con più comodità il rientro nel Paese d’origine. I giorni di ferie non goduti, possono essere spesi in un altro periodo. Quando il rapporto di lavoro termina, le ferie non godute devono essere corrisposte economicamente. Non rientrano nel periodo di riposo i giorni di malattia o infortunio e le festività nazionali.
Retribuzione – La retribuzione dei lavoratori domestici comprende:
il minimo contrattuale – gli scatti di anzianità pari al 4% del minimo (ogni due anni con un massimo di sette) – l’eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio – un eventuale superminimo.
L’indennità sostitutiva di vitto e alloggio, quando è dovuta, va sommata alla retribuzione effettiva, sia ai fini della tredicesima mensilità, sia per il TFR e ai fini contributivi.
Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, deve predisporre un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l’altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore.
Preavviso – I termini di preavviso sono di 15 giorni di calendario fino a 5 anni di anzianità e di 30 giorni di calendario con più di cinque anni di anzianità. In caso di dimissioni del lavoratore i termini sono ridotti del 50%
Trattamento di fine rapporto – Spetta sempre, anche se il lavoro è precario, saltuario e di poche ore la settimana. Anche nel caso di lavoro in prova. Per calcolare le somme dovute bisogna tenere conto della retribuzione mensile, della tredicesima ed eventualmente dell’indennità sostitutiva del vitto e dell’alloggio.

