Quando si parla di lavoro domestico?
Per “lavoratore domestico” si intende ogni persona, uomo o donna, che è disposto a prestare a qualsiasi titolo la sua opera per aiutare il funzionamento della vita familiare.
Il datore di lavoro può essere rappresentato da una singola persona, da un gruppo familiare o da comunità stabili senza fine di lucro.
Perché si possa parlare di lavoro domestico il lavoro deve essere prestato all’interno della famiglia – deve essere continuativo e non sporadico (orari stabiliti e ripetuti a scadenze fisse) – deve essere prevalente
La prestazione deve avere una sua continuità, non essere quindi puramente occasionale e deve essere resa all’interno dell’abitazione del datore di lavoro.
Può svolgersi con servizio parziale, ad esempio a ore, oppure tutti i giorni della settimana o solo in alcuni.
La continuità e la prevalenza della prestazione lavorativa non hanno alcun rilievo ai fini della tutela previdenziale: l’obbligo contributivo sussiste qualunque sia la durata della prestazione svolta.
Quali sono gli inquadramenti contrattuali dei lavoratori domestici?
Il contratto nazionale di lavoro vigente prevede quattro distinte categorie:
- 1^ super: domestici dotati, oltre che di un diploma o di un attestato con valore legale, di una professionalità ben specifica;
- 1^: dame di compagnia, capi cuoco, chef, infermieri diplomati, assistenti geriatrici e tutti quegli altri lavoratori che adempiono a mansioni di specifica ed elevata competenza professionale;
- 2^: balie e bambinaie, autisti, guardarobiere, cameriere e prestatori di lavoro generico che abbiano maturato servizio necessario per transitare dalla terza alla seconda categoria (18 mesi di anzianità presso la stessa famiglia);
- 3^: colf che svolgono lavori prettamente manuali o di fatica e che non hanno ancora maturato l’anzianità necessaria per il passaggio alla seconda categoria.
Quali contratti possono essere sottoscritti da una colf?
- Colf a servizio intero: la lavoratrice domestica abita presso il datore di lavoro, usufruendo, oltre che della retribuzione, del vitto e dell’alloggio.
- Colf a mezzo servizio: la lavoratrice domestica che presta presso la stessa famiglia servizio per almeno 4 ore al giorno o per 24 ore settimanali, se il servizio non è uniforme in tutti i giorni della settimana;
- Colf ad ore: la lavoratrice domestica che presta presso la stessa famiglia servizio solo per alcuni giorni della settimana, e con orario inferiore alle 24 ore settimanali.
Cosa deve contenere la lettera di assunzione del datore di lavoro?
La data dell’inizio del rapporto di lavoro – l’eventuale data di cessazione se è un contratto a termine – la categoria di appartenenza e l’anzianità in tale categoria – la durata del periodo di prova – l’esistenza o meno della convivenza totale o parziale – la residenza del lavoratore, nonché l’eventuale diverso domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro (per i rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà indicare l’eventuale proprio domicilio diverso da quello della convivenza) – la durata dell’orario di lavoro e la sua distribuzione – l’eventuale tenuta di lavoro fornita dal datore – la mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica – la retribuzione pattuita – la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o altri motivi familiari – il periodo di ferie annuali.
N.B. I patti fissati tra le parti, non possono derogare alle disposizioni di legge.
La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, deve essere scambiata tra le parti
Quali sono le modalità di comunicazione dell’assunzione?
L’Inps è l’unico destinatario delle comunicazioni di assunzione, della cessazione (dimissioni o licenziamento), della trasformazione e della proroga del rapporto di lavoro del personale domestico. E’ l’Inps, che comunica tutti i dati ai Centri per l’impiego, al Ministero del Lavoro, all’Inail e, per i lavoratori extracomunitari, alla Questura. La comunicazione, che deve avere data certa di trasmissione, deve almeno indicare: i dati anagrafici del lavoratore (codice fiscale, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e/o domicilio) – la data di assunzione e di cessazione prevista (salvo il caso di rapporto a tempo indeterminato) – la tipologia contrattuale – il trattamento economico e normativo applicato.

