Come funziona la protezione internazionale il Italia
L’Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni unite (Unhcr) riconosce lo stato di “rifugiato” ad una persona che è scappata dal proprio paese per cercare protezione in un altro, assicurandogli la propria protezione. L’Italia, quale paese membro della convenzione di Ginevra del 1951, riconosce quale “rifugiato” “chiunque, nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato”.
L’Unione Europea, prevede inoltre la cosiddetta “protezione sussidiaria” per colui che, pur non rientrando nella fattispecie del “rifugiato” si trovi nella condizione per la quale “nei suoi confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, […] correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno … e che non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”. Il danno grave, in base alla legge, si configura nel caso in cui il richiedente abbia subito una condanna a morte, sia stato vittima di tortura o altra forma di pena o trattamento inumano, abbia subito la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato.
Nel 2018 è stata eliminata la cosiddetta “Protezione Umanitaria” che interveniva quando fossero comunque presenti seri motivi umanitari tali da rendere la persona meritevole di tutela.
Non esiste alcuna tutela per i migranti economici.
Come si richiede lo status di rifugiato o, comunque, la protezione sussidiaria?
La richiesta può essere presentata dallo straniero presso l’Ufficio di Polizia di Frontiera all’atto dell’ingresso nel Territorio nazionale o presso l’Ufficio della Questura competente in base al luogo di dimora del richiedente. Dopo il fotosegnalamento, la Questura provvede ad inviare la domanda alla Commissione Territoriale, che rappresenta l’unico organo competente a decidere in ordine al riconoscimento dello status, e rilascia allo straniero un permesso di soggiorno per richiesta asilo in attesa della definizione del procedimento. Per completare la richiesta è comunque necessario presentare all’Ufficio Immigrazione della Questura una copia del passaporto, se posseduto ed ogni altra documentazione comprovante i motivi della richiesta.
Come succede una volta presentata la domanda?
La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale, rilasciata dalla Questura contestualmente alla verbalizzazione della domanda, costituisce permesso di soggiorno provvisorio.
La Questura rilascia un permesso di soggiorno per richiesta asilo, valido per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo autorizzato a rimanere nel territorio nazionale.
Il permesso di soggiorno per richiesta asilo consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente. Questo permesso non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Una volta ricevuto lo status di rifugiato, lo straniero potrà richiedere all’Ufficio Immigrazione il rilascio del permesso di soggiorno per asilo. Il permesso di soggiorno per asilo ha validità quinquennale ed è rinnovabile.
Ai titolari dello status di protezione sussidiaria è rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria con validità quinquennale, rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria. Tale permesso di soggiorno consente l’accesso al lavoro e allo studio ed è convertibile per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti.
Per consentire i viaggi al di fuori del Territorio nazionale, la Questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato un documento di viaggio di validità quinquennale rinnovabile.
Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la Questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri, purché la sua identità sia certa.
Cosa spetta a chi ha il permesso di asilo?
Può chiedere la cittadinanza dopo 5 anni di residenza legale continuativa. Sostituire i documenti riguardanti i carichi penali dal paese di origine e l’atto di nascita con una dichiarazione al Tribunale civile e col certificato dello status di rifugiato. Chiedere il ricongiungimento familiare a condizioni più favorevoli. Chiedere per i figli minori l’estensione dello status di rifugiato alla Commissione nazionale per il diritto di asilo tramite la Questura.
Sposarsi in Italia senza rivolgersi alla propria ambasciata per il certificato di stato libero. Iscriversi al Servizio sanitario nazionale presso l’Azienda sanitaria locale del luogo dove ha eletto la residenza anagrafica ovvero, in sua mancanza, l’effettiva dimora. Beneficiare dell’assistenza sociale. A diritto a chiedere assegno sociale, la pensione agli invalidi civili, l’assegno di maternità, l’assegno per il nucleo familiare con tre figli minori. L’Inps con la circolare del 22 gennaio 2010 ha inoltre stabilito che i cittadini stranieri riconosciuti rifugiati e titolari di protezione sussidiaria hanno diritto al pari dei cittadini italiani all’assegno familiare concesso dai Comuni.

