Come distinguere il lavoro subordinato da una prestazione di lavoro autonoma?
L’articolo 2094 del codice civile definisce prestatore di lavoro subordinato chi “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.
L’articolo 2222 del codice civile, nello stabilire che “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente…” sancisce la definizione conosciuta di lavoro autonomo.
Quali sono le domande da fare per stabilire se il lavoro è dipendente?
- Dove deve essere fatta la prestazione?
Se il lavoratore ha l’obbligo di fornire la propria prestazione nell’azienda o comunque dove dispone il datore di lavoro, questo è sintomo di subordinazione
- Quando deve essere fatta la prestazione?
Se la prestazione è definita in un orario giornaliero e/o settimanale che il lavoratore è tenuto a rispettare; o a maggior ragione se è inserita nella turnazione dei dipendenti del datore di lavoro, questo è sintomo di subordinazione
- Come deve essere fatta la prestazione?
Se il lavoratore, per il proprio lavoro impiega esclusivamente i mezzi, gli strumenti, le macchine, i materiali forniti dal datore di lavoro, questo è sintomo di subordinazione
Se il lavoratore presta la propria opera promiscuamente ai lavoratori dipendenti del datore di lavoro, questo è sintomo di subordinazione
Se il lavoratore è comunque inserito nell’organigramma aziendale, ovvero è sovraordinato a dipendenti dell’azienda che da lui vengono coordinati e/o sott’ordinato a dipendenti dell’azienda che lo coordinano, questo è sintomo di subordinazione
Se il corrispettivo per le prestazioni del lavoratore è predefinito e calcolato in base alla durata del lavoro effettivamente prestato, questo è sintomo di subordinazione
Se il lavoratore è sottoposto nell’esecuzione della propria opera alle direttive e al controllo del datore di lavoro o del suo incaricato che gli impartisce le indicazioni operative cui è tenuto ad adeguarsi, questo è sintomo di subordinazione
- Il lavoratore sostiene i costi propri dell’attività autonoma?
Se, a parte le mancate tutele che subisce, il lavoratore non ha i normali costi di una qualunque attività autonoma o professionale, questo è sintomo di subordinazione
Ma se il lavoratore svolge una mansione elevata o è iscritto ad un albo?
L’eventuale iscrizione ad un albo impone solo l’accertamento e la valutazione delle condizioni concrete.
Se la professionalità del lavoratore (un medico, un infermiere professionale, ecc.) è tale da non richiedere da parte del datore di lavoro, oltre alle disposizioni generali, di impartire al lavoratore disposizioni di dettaglio per lo svolgimento della sua prestazione lavorativa, si è in presenza di una “subordinazione attenuata” ed in questo caso “l’assenza del rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione idonei anche a prevalere sull’eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l’assetto previsto dalle stesse” (Corte di Cassazione, ord. n. 7587 del 27 marzo 2018)
Quali strumenti posso essere utilizzati a tutela del lavoratore?
L’impiego diffuso delle prestazioni a “partita iva”, in cui al lavoratore che in realtà lavora alle dirette dipendenze del datore di lavoro vengono negate le tutele contrattuali, assicurative e contributive, può essere concretamente contrastato anche per il tramite dell’accertamento che può essere richiesto all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente perché questi, esercitando le prerogative che le norme gli assegnano, provveda a riqualificare il rapporto di lavoro con il conseguente riconoscimento a favore del lavoratore delle tutele e delle spettanza contrattuali e contributive.
Il fatto che sia il lavoratore stesso a rivendicare la riqualificazione del rapporto è di per sé già importante in quanto la cosiddetta “volontà” delle parti svolge un ruolo non secondario nell’eventuale controversia legale

