Indennità di maternità
Alle madri lavoratrici iscritte alla gestione separata e tenute al versamento della contribuzione dello 0,50 per cento è corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi alla data stessa.
L’indennità è corrisposta alle lavoratrici in favore delle quali, nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto risultino attribuite almeno tre mensilità della predetta contribuzione.
Se la lavoratrice al momento del parto non è più iscritta alla Gestione separata ma possiede il suddetto requisito minimo ha diritto all’indennità.
L’interruzione della gravidanza che si verifica dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione, anche nell’ipotesi di bambino nato morto o deceduto dopo un breve lasso temporale, è da considerare a tutti gli effetti parto e pertanto dà diritto all’indennità di maternità per un periodo complessivo di cinque mesi.
Per le lavoratrici iscritte alla gestione separata non sussiste l’obbligo di astensione dal lavoro nei due mesi precedenti e nei tre mesi successivi al parto. Non sono quindi ipotizzabili indennità per “interdizione anticipata”.
In caso di adozione o affidamento l’indennità spetta per i tre mesi successivi all’effettivo ingresso nella famiglia del bambino che al momento dell’adozione o dell’affidamento non abbia superato i sei anni di età.
In caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale l’indennità spetta se il minore al momento dell’adozione o dell’affidamento abbia superato i sei anni e fino al compimento della maggiore età.
Al padre lavoratore iscritto alla gestione separata ed avente i requisiti descritti sopra è corrisposta un’indennità di paternità per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla lavoratrice madre in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Assegni per il nucleo familiare
Agli iscritti alla gestione separata e tenuti al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento è estesa la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare.
L’assegno è corrisposto dalla competente gestione separata a seguito di domanda presentata dai lavoratori interessati a decorrere dal mese di febbraio per l’anno successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione. L’assegno è erogato con pagamento diretto da parte delle strutture periferiche dell’Inps.
Indennità per degenza ospedaliera
È prevista l’erogazione di una indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera nei confronti dei parasubordinati senza altra copertura previdenziale. La misura dell’indennità varia a seconda della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti il ricovero.
L’indennità è erogata dall’Inps dietro presentazione della domanda da parte dell’interessato (come da facsimile distribuito all’Inps), fino ad un massimo di 180 giorni nell’anno solare per tutte le giornate di ricovero (comprese quelle di dimissioni e di festività) presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario nazionale, ovvero per ogni giornata di degenza autorizzata o riconosciuta dello stesso presso strutture ospedaliere estere.
La domanda è presentata presso l’Inps competente in base alla abituale dimora dell’interessato.
In particolare l’interessato dovrà dichiarare la data di iscrizione alla Gestione separata, l’anno di riferimento e gli importi degli emolumenti lordi percepiti negli ultimi due anni compreso quello del ricovero. Inoltre dovrà autocertificare il reddito individuale dell’anno precedente assoggettato a contribuzione alla gestione separata e allegare il certificato di degenza nonché la copia della preventiva autorizzazione del SSN, ovvero del rimborso effettuato da parte del SSN stesso in caso di ricovero all’estero.
Il day hospital sarà equiparabile ad una degenza ospedaliera qualora comporti incapacità lavorativa per l’intera giornata tenendo conto anche del tempo di permanenza presso la struttura ospedaliera e di quello necessario per il rientro nel luogo di lavoro (abitazione o altro).
Laddove necessario l’Inps potrebbe avere necessità di acquisire la cartella clinica.
Il diritto alla prestazione si estingue entro il termine annuale e decorre dal giorno successivo alla dimissione, salvo atti interruttivi.

