Cosa sono?
Nei comparti in cui non è prevista la cassa integrazione guadagni le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, attraverso accordi e/o contratti collettivi anche intersettoriali avrebbero dovuto costituire Fondi di Solidarietà Bilaterali
Entro 90 giorni dall’accordo il FSB doveva essere costituito presso l’INPS con decreto del ministero del lavoro di concerto con ministero dell’economia e finanze. (Con le stesse modalità sarà possibile modificare gli atti istitutivi)
La costituzione dei FSB era obbligatoria e doveva avvenire entro il 31/12/2015 per tutti i settori che non usufruivano della cassa integrazione, ma poteva essere fatta in tutti i settori.
N.B. I FSB non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni INPS
Come funzionano?
Le modifiche delle prestazioni e delle aliquote contributive dei FSB sono adottate, con decreto direttoriale del ministero del lavoro e ministero dell’economia e finanze, su proposta del Comitato Amministratore
Il finanziamento del FSB avviene per 2/3 a carico del datore di lavoro e per 1/3 a carico del lavoratore
In caso di fruizione delle prestazioni il datore di lavoro deve un contributo addizionale rapportato all’ammontare delle retribuzioni perse non inferiore all’1,5%
Per le eventuali prestazioni integrative il datore di lavoro deve un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
Chi riguardano?
Tutte le imprese che occupano mediamente più di 5 dipendenti (compresi gli apprendisti).
Qualora al 31/12/2015 un FSB non fosse costituito le imprese di quel settore con più di 5 dipendenti confluiscono nel Fondo di Integrazione Salariale (FIS) (già fondo di solidarietà residuale, costituito nel 2014) dal 01/01/2016 ed i fondi versati sono dirottati al FIS.
Cos’è l’assegno ordinario?
È previsto per la medesima casistica di CIGO e CIGS, fornisce un assegno di analogo importo
Ogni FSB stabilisce la durata massima della prestazione che non può essere inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e superiore ai limiti della Cassa Integrazione Guadagni.
All’Assegno Ordinario si applicano le regole della CIGO
Ci sono ulteriori prestazioni?
I FSB possono:
– fornire una tutela integrativa in caso di perdita del lavoro
– prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, quale agevolazione all’esodo per chi arriva alla pensione nei cinque anni successivi
– contribuire a programmi formativi di riconversione/riqualificazione professionale anche in concorso con programmi nazionali ed europei
Queste finalità “aggiuntive” giustificano la formazione dei FSB anche nei comparti dotati dell’integrazione salariale ed in questo caso tra le prestazioni vi è anche quella di fornire un’ulteriore tutela integrativa in caso di cassa integrazione.
Le imprese che per i propri dipendenti posso usufruire dell’assegno di mobilità possono prevedere che il FSB sia finanziato con un’aliquota dello 0,3%.

