Che cos’è?
La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) consiste nel versamento da parte dell’INPS di una somma di denaro in favore dei lavoratori la cui retribuzione è diminuita per effetto di una riduzione dell’attività lavorativa dovuta a una temporanea difficoltà di mercato dell’azienda (calo della domanda) o ad altri eventi temporanei non dovuti a responsabilità del datore di lavoro o dei lavoratori.
La temporaneità implica la previsione certa della ripresa dell’attività lavorativa.
Chi ne ha diritto?
– tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi i lavoratori a domicilio, gli apprendisti (indipendentemente dalla tipologia di apprendistato) e con la sola esclusione dei dirigenti;
– in possesso presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento stesso, di un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 30 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.
L’anzianità di servizio non è richiesta per le domande relative ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili (interruzione nella fornitura di energia elettrica, terremoti, ecc.).
Quali imprese la possono richiedere?
– imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
– cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali;
– imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
– cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
– imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
– imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
– imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
– imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
– le imprese addette all’armamento ferroviario;
– le imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
– le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
– le imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
– le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
Quando si può richiedere?
Quando si verificano:
– situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
– situazioni temporanee di mercato.
Si tratta di causali caratterizzate dal fatto che devono essere di breve durata, transitorie e non imputabili alla condotta del datore di lavoro e del lavoratore.
Le causali ammesse per la richiesta sono:
– mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato
– fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa
– perizia di variante e suppletiva al progetto
– mancanza di materie prime o componenti
– eventi meteo comprese alte temperature
– sciopero di un reparto o di altra impresa
– incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica
– impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità; sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori
– guasti ai macchinari
– manutenzione straordinaria (non manutenzione ciclica ordinaria)
Cause non ammesse sono:
– mancanza di fondi;
– chiusura per ferie;
– preparazione campionario;
– infortunio o morte del titolare;
– sosta stagionale, inventario;
– mancanza di fondi impresa committente.
Quanto dura?
Per un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente (senza alcun riferimento a situazioni eccezionali) fino a un massimo complessivo di 52 settimane in un biennio mobile. L’integrazione salariale ordinaria non può, comunque, superare la durata complessiva di 52 settimane in un biennio mobile, cioè nelle 104 settimane immediatamente precedenti la settimana della nuova richiesta.
Questi limiti non si applicano per gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili (fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa) che non devono essere computati nei suddetti limiti.
Chi paga il TFR per il periodo di C.I.G.O.?
È a carico del datore di lavoro, come se il lavoratore avesse lavorato normalmente-
Come si richiede?
L’azienda deve necessariamente
– comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria ove esistenti nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati
-Alla comunicazione segue, su richiesta di una delle parti e anche in modalità telematica, un esame congiunto della situazione complessiva aziendale finalizzato alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa
– deve presentare in via telematica all’INPS domanda di concessione, nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o della riduzione dell’orario di lavoro e la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.
La domanda di integrazione salariale deve essere presentata entro il termine di:
– 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
– entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento nel caso di domande per eventi oggettivamente non evitabili.
Nel computo del predetto termine, secondo i principi generali:
– si esclude il giorno iniziale;
– se il giorno di scadenza è una festività, la stessa è prorogata di diritto al 1° giorno seguente non festivo.

