Cos’è la conciliazione monocratica?
La conciliazione monocratica è una conciliazione a cui il datore di lavoro viene chiamato in presenza della minaccia di un accertamento ispettivo, e che dovrebbe fungere da incentivo alla definizione consensuale della controversia.
Quando da una richiesta di intervento all’Ispettorato Territoriale del lavoro presentata da un lavoratore emergono elementi per una soluzione conciliativa della controversia, l’Ispettorato può mediante un proprio funzionario avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate.
Le parti vengono convocate e possono farsi assistere da organizzazioni sindacali e professionisti cui abbiano conferito specifico mandato.
Nel corso del tentativo di conciliazione il funzionario è tenuto ad illustrare alle parti le conseguenze del mancato accordo in termini di effetti e tempistiche legate all’avvio di un procedimento ispettivo.
In caso di mancato accordo, ovvero di assenza di una o di entrambe le parti convocate attestata da apposito verbale, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro dà seguito agli accertamenti ispettivi.
Cosa si può conciliare e come?
La conciliazione monocratica può riguardare soltanto questioni relative ai diritti patrimoniali dei lavoratori.
A base deve esserci necessariamente un periodo lavorativo (anche autonomo) intercorso tra le parti e riconosciuto concordemente tra di esse. In sostanza non sono – o almeno non dovrebbero essere – consentite, in quanto “novative”, conciliazioni monocratiche con formule analoghe a “Pur non riconoscendo nulla delle pretese del lavoratore, al solo scopo di chiudere il contenzioso, il datore di lavoro offre a titolo transattivo l’importo lordo (o netto) di euro …”,.
Se le parti si accordano le rinunce e le transazioni, anche quelle relative a diritti del lavoratore derivanti da disposizioni di legge e dai contratti o accordi collettivi, sono valide e non possono essere impugnate.
In caso di accordo il procedimento ispettivo si estingue dopo il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi riferiti alle somme concordate e comunque non inferiori ai minimi contributivi previsti, nonché dopo il pagamento delle somme dovute al lavoratore calcolate eventualmente anche in deroga ai minimi contrattuali (se si procede ad una rateizzazione nel momento in cui il lavoratore riceve tutta la somma spettante).
ll mancato versamento degli importi contributivi determina l’immediata attivazione della procedura ispettiva.
Quando non si deve fare la conciliazione monocratica?
Le richieste di intervento pervenute all’Ispettorato Territoriale del Lavoro devono essere sottoposte in primo luogo ad un’attenta valutazione.
Se da detta valutazione emergono irregolarità a rilevanza penale o che riguardano più lavoratori o anche per motivi di opportunità (si pensi ai datori di lavoro che risultino essere soliti avere i comportamenti denunciati o se le condizioni concrete del rapporto di lavoro fossero tali da consentite immediate ritorsioni datoriali contro il richiedente), oppure se la richiesta riguarda solo profili di natura esclusivamente contributiva, previdenziale e assicurativa, non ci dovrebbe essere il tentativo di conciliazione monocratica ma la richiesta dovrebbe essere messa direttamente a visita ispettiva.
Purtroppo troppo spesso negli Ispettorati Territoriali questa attenta valutazione non viene fatta e su specifica sollecitazione ministeriale e nazionale la tendenza è di generalizzare il ricorso alla convocazione della conciliazione monocratica senza tener conto degli elementi ostativi suaccennati.
Per questa ragione è bene indicare nella richiesta di intervento la disponibilità o meno di esperire il tentativo di conciliazione, possibilmente precisando le ragioni di opportunità che sconsigliano di proporlo.
Che cos’è la Conciliazione Contestuale?
Nel caso in cui l’ispettore che ha in carico la richiesta di intervento, prima di aver accertato specifiche violazioni ritenga che ricorrano i presupposti per una soluzione conciliativa, acquisito il consenso delle parti interessate, dopo aver informato il dirigente ed averne ottenuto l’autorizzazione, convoca le parti e attiva un tentativo di conciliazione – definito appunto contestuale – nel suo sviluppo assolutamente analogo al monocratico.

