Che cos’è una malattia professionale?
Per malattia professionale – anche detta tecnopatia – si intende una patologia che insorga a causa dell’attività lavorativa. Si distingue dall’infortunio sul lavoro, caratterizzato da un evento traumatico, perché è provocata progressivamente nel tempo dallo svolgimento dell’attività lavorativa (ripetizione di azioni, gesti, posture, ecc.), dalle modalità di detto svolgimento e dalle condizioni cui il lavoratore (condizioni microclimatiche, esposizioni a sostanze, agenti inquinanti o comunque patogeni, ecc.) è esposto durante il lavoro. Qualunque patologia che sia insorta a causa dell’attività lavorativa è una “malattia professionale”. Ma in Italia vi è una distinzione in due categorie per il suo riconoscimento:
1) Malattie professionali tabellate – sono le patologie distinte per tipologia di mansione/produzione indicate nelle tabelle predisposte dal ministero del lavoro e riferite ai settori dell’industria e dell’agricoltura. Se un lavoratore che ha lavorato in una mansione/produzione prevista nello specifico settore indicato nella tabella ha diagnosticata la patologia corrispondente prevista, non ha la necessità di provarne l’origine professionale. Deve solo dimostrare che ha lavorato a quelle determinate mansioni o in quel ambiente, certificare la malattia e presentare la relativa denuncia.
2) Malattie professionali non tabellate – sono tutte le altre che possono insorgere a causa dell’attività lavorativa. In questo caso però l’origine professionale della malattia deve essere di volta in volta provata.
Chi diagnostica l’origine professionale di una malattia professionale?
È l’INAIL e solo l’INAIL che al termine dell’istruttoria classifica come professionale o meno la patologia diagnosticata al lavoratore. Naturalmente contro l’esito dell’Istituto è possibile opporre ricorso sia in via giudiziaria che in via amministrativa. Il termine per il ricorso amministrativo è sempre di 3 anni e 150 giorni dalla comunicazione. Fino alla pronuncia finale dell’INAIL si deve parlare di “malattia di sospetta origine professionale”, ovvero di una malattia che può aver avuto la possibilità di manifestarsi a causa delle condizioni di lavoro del malato. Questo è un argomento fondamentale per superare uno dei maggiori ostacoli che si frappongono tra il lavoratore ed il suo diritto a vedersi riconosciuto, tutelato e risarcito il deficit di salute subito sul lavoro
Chi compila il Primo Certificato Medico di Malattia Professionale?
Chiariamo subito che a compilare questo certificato, che è il necessario punto di partenza per il riconoscimento di una malattia professionale, non deve essere necessariamente né il medico competente dell’azienda, né un medico specializzato in medicina del lavoro, né uno specialista della patologia diagnosticata, né una struttura medica di qualunque tipo. Qualunque medico, a cominciare dal medico di famiglia può e deve redigere questo certificato sulla base delle indicazioni dello stesso lavoratore. Infatti in esso il medico, qualunque medico, non fa altro che certificare la malattia che ha diagnosticato a quel paziente e sulla base di quanto riferitogli dallo stesso fa presente che l’origine della malattia possa essere nelle condizioni in cui il lavoratore ha lavorato.
Che fare con il Primo Certificato Medico di Malattia Professionale?
Deve essere consegnato / trasmesso al datore di lavoro che ha l’obbligo di trasmettere lo stesso, allegato alla relativa Denuncia di Malattia Professionale, all’INAIL entro i cinque giorni successivi. Nessuno, né il datore di lavoro, né il medico competente, né un qualunque specialista può negare validità alla certificazione ricevuta, ovvero all’ipotizzata origine professionale della patologia (che, ripetiamo, compete solo all’INAIL) ed omettere la denuncia e la trasmissione.
La procedura successiva è analoga a quella relativa agli infortuni sul lavoro, ma naturalmente per l’esito della stessa riveste una grande importanza la produzione di elementi di prova che corroborino quanto sostenuto dal lavoratore.
N.B. Il manifestarsi di una malattia professionale non è necessariamente imputabile a qualche violazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro da parte del datore di lavoro. In un mondo in cui gli interessi del profitto vengono sistematicamente posti davanti alla sicurezza delle persone, le norme e la misura dei limiti considerati “accettabili” per la presenza di un fattore nocivo nell’ambiente di lavoro si fondano sul principio del cosiddetto “rischio accettabile”. Ovvero siamo perfettamente consapevoli che una parte più o meno piccola dei lavoratori che saranno esposti si ammalerà (si chiama anche rischio stocastico, ovvero: a chi tocca il bastoncino corto?), ma evitare che questo avvenga sarebbe troppo costoso per cui … peggio per gli sfigati.

