Senza voler entrare qui nel merito delle modalità di accertamento delle responsabilità in ordine alle cause che avrebbero determinato il verificarsi di un infortunio sul lavoro, si descrivono di seguito le procedure ed i passaggi espressamente previsti per il tempestivo riconoscimento dello stesso e per l’attivazione delle relative tutele, sia sanitarie e sia economiche.
Quando deve essere fatta la denuncia dell’infortunio?
- In via generale il datore di lavoro deve effettuare la denuncia all’INAIL entro 2 giorni da quando ne ha avuto comunque notizia. La denuncia deve contenere le generalità del lavoratore, il giorno e l’ora in cui è avvenuto l’infortunio, le relative cause e circostanze anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.
- se l’infortunio patito dal lavoratore ne ha causato la morte o l’abbia posto in pericolo di morte la denuncia all’INAIL deve essere fatta con qualunque mezzo entro le prime ventiquattro ore dall’evento.
- Nel caso la prognosi dell’infortunio sia inferiore a tre giorni la denuncia non è dovuta e l’assenza per l’infortunio è, anche economicamente, a carico del datore di lavoro. Se con una nuova visita la prognosi viene allungata oltre i due giorni, da quel momento scatta l’obbligo di presentazione della denuncia.
- Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia effettuato la denuncia di infortunio – caso estremamente frequente, magari accompagnato dalla simulazione dell’evento al di fuori dell’attività lavorativa – ed al di là della versione sostenuta dallo stesso lavoratore nell’immediatezza del fatto, lo stesso infortunato ha tre anni e centocinquanta giorni per documentare la realtà dei fatti ed ottenere il relativo trattamento.
Cosa avviene durante l’assenza dal lavoro per infortunio?
- Il primo certificato medico rilasciato dal pronto soccorso o da altra autorità sanitaria definisce la prognosi iniziale relativa all’infortunio.
- Al termine del periodo coperto da detto certificato, qualora permanga lo stato di inabilità senza che l’INAIL sia intervenuta chiamando l’infortunato a visita di controllo, sarà il medico di famiglia o lo specialista che potrà compilare un certificato di prosecuzione fissando un nuovo termine.
- L’INAIL chiama a visita di controllo l’infortunato presso i propri ambulatori ogni qual volta lo ritenga necessario e l’infortunato non può rifiutarsi di presentarsi senza un giustificato impedimento. L’Istituto può stabilire specifiche cure e trattamenti cui l’infortunato è tenuto a sottoporsi.
- L’INAIL non effettua visite di controllo a domicilio, per cui in caso di infortunio i medici dell’INPS e della ASL non hanno alcuna competenza specifica. Tuttavia alcuni CCNL estendono anche agli infortuni e alle malattie professionali l’obbligo dei lavoratori a rispettare le fasce di reperibilità. Per cui in questi casi, qualora l’infortunato fosse assente ad una visita di controllo, questo non influirebbe affatto sui trattamenti INAIL ma l’infortunato potrebbe subire un provvedimento disciplinare.
- È l’INAIL che stabilisce la prosecuzione o meno della condizione di inabilità totale al lavoro dell’infortunato.
- Quando l’INAIL ritiene “stabilizzate” le condizioni dell’infortunato “chiude” l’infortunio, eventualmente riconoscendo al lavoratore in conseguenza di quello un’inabilità parziale al lavoro che, se computata superiore al 15%, dà diritto ad una rendita che sarà proporzionata all’entità dell’inabilità.
- Se il lavoratore non si ritenesse in grado di riprendere il lavoro potrà proseguire l’assenza come malattia a carico dell’INPS certificata dal proprio medico curante.
- Contro la decisone dell’INAIL, oltre al ricorso in sede giudiziaria, è possibile effettuare un ricorso amministrativo (molto più rapido) presso la sede dello stesso Istituto. Questo può riguardare sia la percentuale di invalidità riconosciuta, sia l’entità della rendita liquidata. Per presentare il ricorso vale sempre il termine della prescrizione di tre anni e centocinquanta giorni
- Comunque, anche dopo un lasso di tempo molto più lungo è possibile avanzare domanda per una revisione di invalidità e rendita in relazione all’aggravamento “documentato” delle condizioni.
Come viene pagata l’indennità per l’infortunio?
Per i primi tre giorni di calendario – il cosiddetto periodo di carenza – dal datore di lavoro.
L’indennità sarebbe pari al 60% della retribuzione ma praticamente tutti i CCNL la portano al 100%.
Dal quarto giorno dall’INAIL con anticipo del datore di lavoro.
L’indennità in questo caso è del 60% della retribuzione dal 4° al 90° giorno e del 75% dal 91° giorno alla guarigione (salvo trattamenti migliori previsti dai CCNL applicati).

