Le direttive europee e la legislazione italiana hanno radicalmente modificato la disciplina dell’orario di lavoro, piegandola alle esigenze ed agli interessi dei datori di lavoro e subordinando a quelli le esigenze di vita dei lavoratori, chiamati ad essere flessibili e disponibili.
Era il 1885, in Australia, quando i lavoratori iniziarono la vertenza per ridurre l’orario di lavoro con la parola d’ordine: “8 ore di lavoro, 8 ore di svago, 8 ore per dormire”.
Fu con questa parola d’ordine che il 1 maggio 1866, a Chicago, i lavoratori proclamarono uno sciopero generale represso nel sangue. Ed è in memoria di quel giorno che a Parigi, il 20 luglio 1889, fu deciso che quel giorno, il primo maggio, fosse il giorno dedicato ai lavoratori. Per ricordare e non dimenticare.
In Italia è con l’accordo tra le parti sociali del 20 febbraio 1919 che si introducono le otto ore di lavoro al giorno e le quarantotto settimanali. Ma si dovrà attendere il regio decreto 15 marzo 1923 n. 689, perché questo orario di lavoro divenga legge.
Cento anni dopo di fatto le “esigenze” dei mercati e la “competitività” hanno scaraventato i lavoratori indietro nel passato sino a quel 1885 … Ciononostante nelle pieghe delle norme è ancora possibile agire a difesa dei lavoratori anche sul piano dell’orario di lavoro.
Quante sono le ore di lavoro media settimanali che si possono lavorare?
La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
Per verificare detto superamento si deve prendere in esame la media di ore lavorate in un periodo di quattro mesi, salvo che il CCNL applicato non preveda un periodo più lungo.
Quante ore di lavoro straordinario si possono fare?
Il limite è fissato in ogni CCNL. Da un punto di vista legale il ricorso al lavoro straordinario è ammesso, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore, per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali. La differenza tra il limite stabilito nel CCNL e le 250 ore annue rappresenta un problema contrattuale, mentre le 250 ore annue costituiscono un limite per la legge invalicabile.
La legge garantisce quotidianamente il riposo fisiologico del lavoratore?
Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale?
Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica. Le ventiquattro ore devono essere cumulate alle ore di riposo giornaliero.
Il suddetto periodo di riposo consecutivo deve essere calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni. Ovvero il riposo non goduto, ad esempio la domenica, deve essere fatto nella settimana immediatamente successiva.
Le uniche eccezioni riguardano le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l’inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale; le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata e attività nel settore dei trasporti ferroviari.
Quali sono le limitazioni al lavoro dei lavoratori notturni?
È considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale e qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro.
In pratica è lavoratore notturno il lavoratore inserito in una turnazione che preveda il turno notturno e che pertanto svolge di notte parte del proprio lavoro normale.
L’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.

