Cosa deve fare una lavoratrice incinta?
In ogni caso, prima di richiedere le opportune tutele e comunque prima dell’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, deve consegnare al datore di lavoro e all’INPS il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata è considerata valida nonostante qualsiasi errore di previsione.
La lavoratrice deve presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio.
Durante la gestazione quali tutela ha?
- Ha diritto, dietro richiesta, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l’orario di lavoro, a permessi retribuiti per effettuare esami prenatali, visite mediche specialistiche e accertamenti clinici. Dopo, dovrà produrre l’attestazione con l’indicazione della data e dell’ora degli esami
- Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che possano essere aggravate dallo stato di gravidanza la ASL, ricevuta l’istanza dalla stessa lavoratrice corredata di certificato medico attestante la condizione di gravidanza e la sussistenza delle complicanze, può disporre per uno o più periodi la sospensione anticipata dal lavoro della lavoratrice sino alla data prevista per l’astensione obbligatoria.
Durante il periodo di gestazione:
- La lavoratrice non può essere adibita al trasporto e al sollevamento di pesi e a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri indicati nell’allegato A del Testo Unico sulla tutela della maternità e della paternità. Neanche a quelli che comportano il rischio di esposizione a agenti e a condizioni di lavoro indicati negli allegati B e C del medesimo Testo Unico. Inoltre non può lavorare in zone classificate che possano esporla a radiazioni ionizzanti (in questo caso la lavoratrice ha l’obbligo di preavvertire il datore di lavoro appena a conoscenza della gravidanza, mentre il divieto si estende anche al successivo periodo di allattamento).
- Il datore di lavoro, nell’ambito della valutazione dei rischi aziendali deve aver valutato anche quelli per la sicurezza e la salute delle lavoratrici ed in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro. Inoltre deve aver individuato ed adottato le misure di prevenzione e protezione necessarie. Di questo è obbligato a dare informazione alle lavoratrici ed ai loro RLS con l’indicazione delle misure di protezione e di prevenzione che devono essere adottate. Queste dovrebbero essere tali da eliminare l’esposizione al rischio o prevedere almeno la loro attenuazione. Se l’eliminazione del rischio non fosse tecnicamente possibile il datore di lavoro è tenuto a comunicarlo all’Ispettorato Territoriale del Lavoro e a spostare ad altra mansione (se non fosse sufficiente una modifica delle modalità della prestazione) la lavoratrice incinta conservandole comunque la retribuzione e l’inquadramento.
- La lavoratrice deve essere addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.
- La lavoratrice è spostata ad altre mansioni dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro d’ufficio o su segnalazione della lavoratrice, dopo aver accertato che il datore di lavoro non abbia adempiuto ai propri obblighi nonostante le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli per la salute di donna e feto.
- La lavoratrice incinta anche se adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione e la qualifica corrispondente alle mansioni precedentemente svolte.
- Se la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro dispone l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo sino all’astensione obbligatoria
Come funziona l’astensione obbligatoria?
Va da i due mesi (tre se le condizioni di lavoro lo richiedono) precedenti la data presunta del parto e continua per tre mesi dopo il parto. Se il parto avviene prima della data prevista i giorni non goduti si aggiungono ai tre mesi successivi. Se il parto è posticipato i relativi giorni sono coperti e “aggiuntivi” a quelli previsti. Con consenso medico, la lavoratrice ha la possibilità di spostare l’astensione obbligatoria partendo dall’ultimo mese di gestazione ed arrivando sino al quarto mese dopo la nascita del bambino.
Come funziona l’indennità?
L’indennità di maternità spetta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o se la lavoratrice è sospesa o assente dal lavoro senza retribuzione, purché non siano decorsi più di sessanta giorni tra una di queste condizioni e l’inizio della gravidanza. Trascorsi, è comunque possibile accedere alla cosiddetta “indennità giornaliera di maternità”. L’interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, è considerata a tutti gli effetti come malattia.

